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Regolamento
dell'Ici
Art.
1
Art. 1 .- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.
1.
Il presente regolamento integra le norme di
legge che disciplinano l'imposta comunale sugli
immobili di cuì al decreto legislativo 30
dicembre 1992,n.504 e successive modificazioni
ed integrazioni
2.In particolare, con il presente regolamento,
viene esercitata la potestà regolamentare
attribuita aì comuni con ìl combinato disposto
deglì articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre
1997,n.446, nonchè dell'art.50 della legge 27
dicembre 1997,n.449.
le norme del presente regolamento sono
finalizzate ad assicurare che l'attìvítà
amministrativa persegua i fini determìnati
dalla legge, con criteri di economicità, di
efficacia e dì pubblicità e con le procedure
previste per i singoli procedimenti. |
Art.
2
Art. 2 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ
PASSIVA. (GLI IMMOBILI REALIZZATI DAL PROPRIETARIO SU
AREE DEL COMUNE)
1.
Nel caso di concessione di aree in diritto di
superficie da parte del comune per la
costruzione di case di tipo
economico e popolare il superfìciario è
soggetto passivo
dell'I.C.I. a decorrere dalla costituzione del
diritto. |
Art.
3
Art. 3 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ
PASSIVA. (GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)
1.Per
gli alloggì di edilizia residenzìale pubblica
concessi in locazione con patto di futura
vendita e riscatto, soggetto passìvo d'imposta
è l'assegnatario a far data dall'atto dì
assegnazione. |
Art.
4
Art. 4 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ
PASSIVA. (GLI IMMOBILI APPARTENENTI A COOPERATIVE
EDILIZIE)
1.Per
gli ìmmobìlí a proprietà indivisa
appartenenti a cooperatìve soggetto passivo è
la cooperativa. Se la proprietà è divisa,
soggetto passìvo è il singolo socio all'atto
dell'assegnazione. |
Art.
5
Art. 5 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ
PASSIVA (IL CREDITORE ANTICRETICO)
1.Il
creditore anticretíco è estraneo al rapporto
di
imposta relativamente all'immobile rícevuto,che
continua ad interessare il debitore o il terzo
che ha consegnato l'immobile a garanzìa
dell'obbligazione. |
Art.
6
Art. 6 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ
PASSIVA. (MULTIPROPRIETÀ E CONDOMÌNIO)
1.
Nel caso di multíproprietà l'imposta è dovuta
dal proprietari in proporzione alla quota di
proprìetà e dalla durata.
2.Per le parti Comuni del condomìnìo l'imposta
è dovuta daì condomìni in base aì millesimi
di proprìetà previa comunicazione al Comune
delle parti in oggetto.
Ma comunicazione di cui al comma 2 deve essere
effettuata dall'amministratore del condomìnío
e, nel caso in cui non sia obbligatoria la
nomina dell'amminìstratore, da ciascun
condomino.
4. E' data facoltà all'amministratore, a nome e
per conto del comdomìnio di effettuare un unico
versamento per le parti Comunì dell'edificio. |
Art.
7
Art. 7 .- GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAL CONIUGI
IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE O CONVENZIONALE.
1.
Nel prescìndere dalla quota di proprìetà
risultante dall'atto dì acquisto, i coniugì in
regìme di comunione legale sono soggetti
passivi dell'imposta nella misura del cinquanta
per cento.
2.E' fatta salva la diversa percentuale prevista
in sede dì comunìone convenzionale ai sensi
dell'art.210 del Codice Civile.
3. l'imposta sugli immobili ricompresi nel fondo
patrimoniale è dovuta da ciascun coniuge nella
misura del cinquanta per cento. |
Art.
8
Art. 8 .- LA CASA ADIBITA AD ABITAZIONE
FAMILIARE NELLA SEPARAZIONE.
1.
Nel caso di separazìone legale dei coniugi, l'I.C.I.
sulla casa adìbíta ad abitazione familiare è
dovuta dal coniuge al quale l'immobile è stato
attrìbuito con la sentenza o con l'omologazione
della convenzione di separazione. |
Art.
9
Art. 9 .- LA CASA ADIBITA AD ABITAZIONE
FAMILIARE NELLA SUCCESSIONE.
1.In
caso di decesso di un coniuge l'imposta relativa
alla casa adibita ad abitazione familiare deve
essere assolta totalmente dal coniuge superstìte,
anche in presenza di altri eredi, ìn quanto a
questi è riservato il diritto dì abitazione aì
sensì dell'art.540 del Codice Cìvile. |
Art.
10
Art. 10 .- I FABBRICATI RURALI.
1.Aì
sensi dell'art.2 del Decreto 504/92, non sono
soggetti all'imposta i fabbricati rurali.
2. Ai finì del riconoscimento della ruralità dì
cui al comma i del presente articolo i fabbricatì
o le porzìoni di fabbricati destinati ad edìlizìa
abitativa devono soddisfare le seguenti
condizioni
a) ìl fabbricato deve essere posseduto dal
soggetto titolare del díritto di proprìetà o
di altro diritto reale sul terreno, ovvero
dall'affittuario del terreno stesso o dal
soggetto che ad altro tìtolo conduce il terreno
cui l'immobile è asservíto o dai familiari
conviventi a loro carìco risultanti dalle
certificazioni anagrafiche o da soggettì
titolari dì trattamenti pensionisticì
corrisposti a seguito dì attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti ìscrittí come
tali aì fini previdenziali;
b)l'immobile deve essere utilizzato quale
abitazione dai soggettì dì cui alla lettera
a),sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dípendentí
esercitanti attività agricole nell'azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un
numero annuo di giornate lavorative superiore a
cento, assunti nel rispetto della normativa in
materìa di collocamento.
c)Il terreno cui il fabbricato è asservito deve
avere superficìe non inferìore a 10.000 metrì
quadrati ed essere censito al catasto terrenì
con attribuzione di reddíto agrarío; qualora
sul terreno siano praticate colture
specializzate in serre o la funghicoltura o
altra coltura intensiva il suddetto limite è
ridotto a 3.000 metri quadrati
d)Il volume d'affari derivante da attivìtà
agricole del soggetto che conduce il fondo deve
essere superiore alla metà del suo reddito
complessivo, determinato senza far confluìre in
esso i trattamenti pensionístìci corrispostì
a seguito dì attività svolta in agricoltura;il
volume d'affari dei soggetti che non presentano
la dichiarazione al finì dell'I.V.A. si presume
pari al limite massimo previsto per l'esonero
dall'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972,n.633.
3.1 fabbricati ad uso abitatívo, che hanno le
caratteristiche delle unità immobiliari urbane
appartenenti alle categorie a/i ed a/8,ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 Agosto 1969,
adottato in attuazione dell'art.13 della legge 2
luglio 1949,n.408 non possono comunque essere
riconosciuti rurali.
4.Sono considerate rurali le costruzioni
strumentali alle attività agricole di cui
all'art.29 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917.
5.Sono considerate rurali le costruzioni
strumentali all'attività agricola destinate
alla protezione delle pìante, alla
conservazione dei prodotti agrìcoli,alla
custodia delle macchìne, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione.
6.Sono considerati rurali ì fabbricati
destinati all'agriturismo.
7.I contribuenti interessati a beneficíare
dell'esclusione di cui al presente articolo
devono presentare all'Ufficio Tributi una
dichiarazione sostitutiva ai sensi della
L.15/68,sottoscritta esclusivamente
dall'interessato e attestante il possesso dei
requísíti, come prevìstí dai commí 2,3,4 e
5 del presente articolo. La dichiarazione deve
essere
presentata entro ì termini per il versamento
dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento
con effetto anche per gli anni successivi
qualora permangano i requisiti indicati; il
contribuente è tenuto a presentare la
dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal
venir meno dei requisiti che danno diritto
all'agevolazione |
Art.
11
Art. 11 .- DEFINIZIONE DEI FABBRICATI NON
ISCRITTI IN CATASTO AL FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA
BASE IMPONIBILE
1.Per
fabbricati non scritti in catasto, per i quali
al sensi dell'articolo 5,comma 4 del Decreto
n.504/92 il valore è determinato con
riferimento alla rendita dei fabbricati simílari
già iscrittí, si devono intendere:
a)i nuovi fabbricati non ancora Iscritti ma
ultimati ,ìndipendetemente dal rilascio del
certificato di abitabilità;
b)í fabbricati che, pur censiti, non hanno
ancora avuta assegnata la rendita catastale;
c) i fabbricati per i quali sono intervenute
variazioni permanenti che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale.
2. Il Comune provvede a trasmettere copia della
dichiarazione relativa ai fabbricati non
iscritti in Catasto all'Uffício Tecnico
Erariale per l'attribuzione della rendita entro
90 giorni dal ricevimento della dichiarazione
medesima o del diverso atto attraverso il quale
viene a conoscenza della mancata attribuzione
della rendita catastale. Entro gli stessi
termini ne dà comunicazione ai contribuenti
interessati.
3. E' altresì valida al fini del comma 2
l'esibizione entro 90 gg. dalla presentazione
all'UTE., della documentazione di attribuzione
della rendita catastale da parte del
professionista per conto del contribuente. |
Art.
12
Art. 12 .- TERRENI DIVERSI DALLE AREE
FABBRICABILI, SUI QUALI NON VENGONO ESERCITATE LE
ATTIVITÀ AGRICOLE.
1.Sono
esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I. i
terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui
quali non vengono esercitate le attività
agricole intese nel senso di cui all'art.2135
del Codice Civile.
2.Sono, in partìcolare, esclusi dal campo di
applicazione
dell'imposta:
a)í terrenì incolti o abbandonati;
b)i terreni sui quali le attìvità agricole
sono esercitate in forma non ímprenditoriali (c.d.orticelli);
c)i terreni non fabbricabili e utilizzati per
attìvità diverse da quelle agricole. |
Art.
13
Art. 13 .- AREE FABBRICABILI UTILIZZATE PER
ATTIVITÀ AGRO SILVO PASTORALI
1.Sono
consìderatí terreni agricoli e quindi esenti
dall'imposta ai sensi della lettera h)
dell'art.7 del D.Lgs.504/92(terrenì agrìcolì
ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge
984/77 e L.P 15/93) le aree fabbricabilì
possedute e condotte da coltivatorí direttì o
ímprenditorì agricoli a titolo principale se
si verificano le seguenti condizioni
a)sui terreni persiste l'utilizzazione agro
silvo pastorale mediante l'esercizio di attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla funghìcoltura
ed all'allevamento di anìmali;
b)il titolare deve essere coltivatore diretto o
ìmprendìtore agricolo a titolo principale,
iscritto negli appositi elenchi prevìsti
dall'art.11 della Legge 9/1963,ex SCAU ora INPS
Sezione previdenza agricola con l'obbligo di
assicurazione per ìnvalìdìtà, vecchíaia e
malattia.
2.l'esenzione decade con il cessare di una delle
condizioni sopra richiamate.
3.Ai sensi dell'art.58 comma 2 del
D.Lgs.15.12.1997
n.446 la disposizione di cui alla lettera b, ha
carattere interpretativo e pertanto è valida
anche per gli anni precedenti all'entrata in
vigore del presente regolamento. |
Art.
14
Art. 14 .- ESENZIONI.
1.In
aggìunta alle esenzioni dall'imposta sugli ìmmobili
prevìste dall'art.7 del D.Lgs.30 dicembre
1992,n.504,sono esenti dalla detta imposta glì
immobili posseduti a titolo dì proprietà, di
diritto reale di godìmento o a titolo di
locazione fínanzìarìa dallo Stato,dalle
regioni, dalle provincie, dagli altri comuni,
dalle comunìtà montane, dai consorzi fra detti
enti territoriali, dalle aziende sanitarie
locali, non destinati esclusivamente a compiti
istituzionali.
2 L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislatìvo 30 dicembre
1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati
da enti non commerciali (ONLUS aì sensi
dell'art.21 del Dlgs 4.12.1997 n.460), si
applica soltano ai fabbricati ed a condizione
che gli stessi, oltre che utilizzati, siano
anche posseduti a titolo di proprietà, di
diritto reale dì godimento od a titolo dì
locazione finanzìaria dall'ente non commercìale
utilizzatore.
3. la destinazione degli immobili di cui ai
commi 1 e 2, certificata dal rappresentante
legale, è trasmessa all'Ufficio Tributi nei
termini per effettuare il versamento in acconto
per, l'anno dì riferimento.
4.Sono altresi esenti gli immobili posseduti e
condotti da artìgìaní e commerciantì situati
su strade chiuse al traffico per lavori pubblici
disposti dal Comune che si protraggono per,
oltre 6 mesi (art.1 comma 96 Legge 549/95). |
Art.
15
Art. 15 .- ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE
PRINCIPALE.
1.
Ai sensi dell'art.3 comma 56 della Legge
n.662/96 sono considerate abitazìoni principali
le unità immobiliari possedute a titolo dì
proprietà o di usufrutto da anzianí o disabilì
che hanno acquisito la residenza in Istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non
risultì locata. A tali abitazioní è applicata
l'aliquota prevista per le abitazioni principalì
e la detrazione prevista per le stesse.
2.Sono equiparate ad abìtazione principale due
o più unità immobiliari contigue, occupate ad
uso abitazione dal contribuente e dai suoi
familiari, a condizione che venga comprovato che
è stata presentata all'U.T.E. regolare
richiesta di variazione aì fini dell'uníficazione
catastale delle unità medesime. In tal caso,
l'equiparazione all'abitazione principale
decorre dalla stessa data in cui risulta essere
stata presentata la richiesta di variazione. |
Art.
16
Art. 16 .- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA
1.
le aliquote e detrazioni d'imposta nel limite
massìmo fissato dalla legge, sono approvate
annualmente con deliberazione consiliare o da
altro organo a ciò deputato e adottata ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione per
l'anno di riferimento. |
Art.
17
Art. 17 .- RIMBORSI
1.Il
contribuente può chiedere al Comune il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il
termine di tre annì dal gìorno di pagamento
ovvero da quello a cui è stato definítamente
accertato il diritto alla restituzione. In caso
di procedimento contenzioso si intende come
giorno in cuì è stato accertato il diritto
alla restítuzìone quello in cui è intervenuta
decisione definitiva.
2.Sull'istanza dì rimborso il Comune procede
entro 180 giorni dalla data dì presentazione al
Protocollo generale.
3 l'istanza dì rimborso, ìn carta semplice,
deve essere corredata da copia dei bollettini di
versamento e copia della denuncia originaria
anno 1993 ed eventualì variazioni.Sulle somme
rimborsate spettano glì interessi nella misura
prevista dall'art.14 comma 6 del D.Lgs.504/92
dalla data dell'istanza di restituzione
4. E' comunque riconosciuto il diritto di
rimborso, anche oltre il citato termine
triennale e fino a prescrizione decennale, nel
caso in cui l'imposta sia erroneamente stata
versata a questo Comune per immobili ubicatì in
Comune diverso; devono in tal caso essere
possibili le azioni dì accertamento e recupero
da parte del Comune soggetto attivo
dell'imposta.
5.I contribuenti non possono autonomamente
compensare i creditì e I debiti di imposta, in
assenza della liquidazione del credito da parte
del Comune.
6. Non si dà luogo a rimborso quando l'importo
complessivo annuo risulta inferiore o uguale a
£.20.000. |
Art.
18
Art. 18 .- RIMBORSO PER DICHIARATA
INEDIFICABILITÀ DI AREE.
1.
Ai sensi dell'art.59, comma i lettera f) del
D.Lgs.n.446/97 è possibile richiedere ed
ottenere il rimborso dell'imposta pagata per
quelle aree che successivamente ai versamenti
effettuatì siano divenute inedificabili
2.In particolare la dichiarazione di ìnedificabilìtà
delle aree deve conseguire da atti amminìstrativi
adottati da questo Comune quali le varianti
apportate agli strumenti urbanìstici generali
ed attuativi, nonchè da vincoli istitutivi ai
sensi delle vigentì leggi che impongono l'inedificabilità
dei terreni per i quali è stata corrisposta
l'imposta.
3. Il rimborso spetta solo per l'anno in corso
all'atto dell'adozione della variante.
4.La domanda di rimborso deve essere presentata
entro il termine dì 3 anni dalla data dì
approvazione definitiva da parte della Regione.
5.Condizione índispensabile affinchè si abbia
diritto al rimborso dell'imposta e che:
a) le aree non siano state oggetto dì
interventi edili, anche in corso o non siano
interessate da concessioni e/o autorizzazioni
edilízìe non ancora decadute;
b)non risultino in atto azioni, ricorsi o
quant'altro avverso l'approvazione dello
strumento urbanistico generale o delle relative
varianti
la procedura di rimborso si attiva sulla base di
specifica, motivata richiesta da parte del
contribuente interessato, il quale deve
accettare le condizioni sopra richiamate,
secondo le modalità e quanto previsto
dall'art.13 del D.Lgs. n.504/92. |
Art.
19
Art. 19 .- VALORE AREE FABBRICABILI 1.AÌ
SENSÌ DELL'ART.59 COMMA 1 LETTERA 9) DEL D.LGS.
N446/97, FERMO RESTANDO CHE IL VALORE DELLE AREE
FABBRICABILI È QUELLO VENALE IN COMUNE COMMERCIO AL
PRIMO GENNAIO DELL'ANNO D'IMPOSIZIONE COME STABILITO DAL
COMMA 5 DELL'ART.5 DEL D.LGS. N504/92, ALLO SCOPO DI
RIDURRE L'INSORGENZA DI CONTENZÌOSO IL CONSIGLIO
COMUNALE ENTRO 120 GIORNI DALL'ADOZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO, CON APPOSITA DELIBERA, SULLA BASE DÌ
RELAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINA PER
ZONE OMOGENEE VALORI VENALÍ DÌ RIFERIMENTO DELLE AREE
FABBRICABILI.
2.Il
valore è determinato avuto riguardo alla zona
terrítorìale di ubicazione, all'indice di edifìcabilítà,
alla destinazione d'uso consentita, agli onerì
per eventualì lavori dì adattamento del
terreno necessarì per la costruzione, ai prezzi
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi caratteristiche analoghe.
Metti valori hanno effetto per l'anno d'imposta
alla data di adozione del provvedimento stesso e
qualora l'Amminìstrazione non deliberì
diversamente valgono per gli annì successivi.
4.Non si fa luogo ad accertamento qualora
l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato.
5.Per i fabbricati dichiarati di interesse
storico o artistico ai sensi dell'art.3 della
Legge 1.06.1939 n.1089, la base imponibile è
costituita dal valore che risulta applicando il
moltiplìcatore prevìsto alla rendita catastale
determinata mediante l'applicazione della
tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle
prevìste per la zona censuaria nella quale è sìto
il fabbricato. Se il fabbrìcato è di categoria
catastale diversa dalla categoria A) la sua
consistenza ìn vani èdeterminata dal rapporto
tra la superficie complessiva e la misura
convenzionale di un vano abitativo che sì
assume parì a mq.18.
6.Resta fermo che per i fabbricati
classificabili nel
gruppo D e privì di rendita catastale la base
imponibile si calcola utilizzando i dati di
contabilità. |
Art.
20
Art. 20 .- FABBRICATI FATISCENTI (INAGÌBILI
O INABITABILI)
1.l'imposta
è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
ìnagibili o inabitabilì e dì fatto non
utilizzati limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere
in un degrado fisico soppravvenuto, non superabíle
con interventi di manutenzìone ordinaria o
straordinaria.
2. Aì sensì dell'art. 59 comma i lettera h) ed
in base alle vigentí norme edilizie del Comune
l'inagibilità o inabitabilità degli immobili
può essere dichiarata se Pene accertata la
contemporanea presenza di:
a) gravi lesioni statìche delle strutture
verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o
orizzontali (solai) ovvero delle scale o del
tetto, con pericolo di crollo dell'edificio o di
parte di esso anche per cause esterne
concomitanti;
b)gravi carenze ìgienico sanìtarie:tale
requisito non ricorre se per l'eliminazione
delle carenze igienico sanitarie comunque
rilevabili è sufficiente un intervento di
manuntenzione ordinaria o straordinaria, così
come definìto dalla normativa vigente in
materia urbanistico edilizia.
3 L'inagibilità o inabitabílità può essere
accertata:
a)mediante perizia tecnica da parte dell'U.T.
Comunale, con spese a carìco del proprietario.
In tal caso la definizione delle modalità di
richiesta e di rilascio della certificazione è
in capo all'Ufficio Tecnico;
b)da parte del contrìbuente mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge
04.01.1968 n.15, come modificata dalla Legge
15.05.1997 n.127,da presentare 90 gìorni prima
del pagamento della prima rata in acconto, nella
quale dichiara:
che l'immobile è in stato di inagibilìtà o
inabítabilità;
che l'immobile è di fatto inutilizzato.
4 Il Comune si riserva comunque di verificare la
veridìcità della dichiarazione presentata dal
contribuente aì sensì del precedente comma,
mediante l'U.T. Comunale, ovvero mediante liberi
professionisti all'uopo incaricati in tempo
utile al fine di poter usufruire o meno della
riduzione prevista nel Io comma del presente
articolo. E' fatto salvo comunque il diritto del
Comune dì esigere l'imposta dovuta per intero,
in caso di dichiarazioni mendaci.
5.In ognì caso il contribuente deve comunicare
al Comune nei termini e con le modalità di cuì
all'art.22 la cessata situazione di inagibilità
o inabitabilità. |
Art.
21
Art. 21 .- VALIDITÀ DEI VERSAMENTI
DELL'IMPOSTA
1.l'imposta
è di norma versata autonomamente da ognì
soggetto passívo; si considerano tuttavia
regolari i versamenti effettuati da un
contitolare, possessore di diritto reale di
godimento o di locatario finanziario anche per
conto degli altri, purchè l'imposta sia stata
assolta completamente per l'anno di riferimento
e che venga presentato all'Ufficio Tributi del
Comune un prospetto indicante l'immobile o gli
immobili a cui ìl versamento si riferisce e
vengano precisati i nominativi degli altri
soggetti passivi, che avranno firmato sullo
stesso per accettazione alla delega di pagamento
in sua vece.
|
Art.
22
Art. 22 .- COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 1. AI
SENSI DELL'ART 59 COMMA 1 LETTERA 1) PUNTO I DEL
D.LGS.446/97, ALLO SCOPO DI SEMPLIFICARE GLÌ ADEMPIMENTÍ
A CARICO DEI CONTRIBUENTI, SI DISPONE DALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, LA
SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DÌ PRESENTAZIONE DÌ DENUNCIA
DI VARIAZIONE.
2.
Il contribuente è obbligato a comunicare ogni
acquisto, cessazione o modificazione della
soggettività passiva, con la sola indíviduazíone
dell'unità immobiliare interessata, entro il
termine, stabilito annualmente, per la
presentazione della dichiarazione I.C.I.
dell'anno successivo a quello in cui la
variazione (compravendita, successione,
donazione ecc.) è avvenuta.
Ma comunícazìone deve essere effettuata sulla
base di appositi modelli predisposti dal Comune
e dallo stesso messi a disposizione dei
contribuentì
4.Se tale comunicazione é sottoscritta da tutte
le parti del rapporto, vale come dichiarazione
sia di acquisizione che di cessazione della
soggettìvìtà passìva. La comunicazione può
essere congiunta per tutti i contitolari
dell'immobile.
5.Si considera comunque a tuttì gli effetti
comunicazione la dichiarazione di variazione
I.C.I. presentata in base al modello
ministeriale di cuì all'art. lo, comma 4, del
D.Lgs.n.504/92, purchè sia integrata a parte dì
tutti i dati mancanti rispetto al modello
predisposto dall'Ufficio.
Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera 1) punto
4 del D.Lgs.446/97 l'omissione della
comunicazione è punìta con una sanzione di £.200.000
per ciascuna unità immobiliare. |
Art.
23
Art. 23 .- DISCIPLINA DEI CONTROLLI
1.Ai
sensi dell'art.59, comma 1, lettera 1)punto 2
del D.Lgs. n.446/97 la Giunta Comunale, entro il
termine di
approvazione del Bilancio di previsione di
ciascun anno, con propria Delibera, individua le
categorie di soggetti contribuenti od oggetti di
contribuzione da assoggettare a controllo per
l'anno di riferimento Con lo stesso
provvedimento, la Giunta Comunale fissa le
priorità e i limiti minimi dell'attività di
controllo, compatibilmente con le risorse
attribuite all'Ufficio Tributi che devono essere
specificatamente richiamate nell'atto di
Delibera.
2 E' fissato il temine dì decadenza del 31
dicembre del quinto anno successìvo a quello
cui si riferisce l'imposizione per la notifica,
al contribuente, anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso dì ricevimento, del
motivato avviso di accertamento per omesso,
parziale e tardivo versamento con la
liquidazione dell'imposta o maggiore imposta
dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3.Il Responsabile dell'ufficio tributi, in
sintonia con gli orientamento dell'organo
esecutivo dell'Ente e la relazione al disposto
dell'art.59, comma 1, lettera 1) n.5, del D.Lgs
15 dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere
tutte le inìziative utili per il potenziamento
dell'attività di controllo mediante collegamentì
con i sistemì ìnformatìvì immobíliare del Mìnìstero
delle Finanze e con altre banche dati rilevanti
per la lotta all'evasione. |
Art.
24
Art. 24 .- MODALÌTÀ DEI VERSAMENTI
DIFFERIMENTÌ
1.I
soggettì obbligati possono eseguire i
versamenti sia in autotassazione che a seguito
di accertamenti tramite conto corrente postale
intestato alla Tesoreria Comunale.A tal fine si
utìlizza il bollettino approvato con Decreto
Interministeriale del 12 maggio 1993 pubblicato
sulla G.U. n.116 del 20 maggio 1993. La
compilazione deve avvenire con le stesse modalità
previste dla citato decreto.
2.Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera o) del
D.Lgs. n.446/97 nel caso si verificano le
condizioni sottoriportate è ammesso:
a) ìl differimento di sei mesi dal pagamento
dell'acconto o del saldo dell'imposta I.C.I.
dovuta nel caso dì calamità naturalì di grave
entítà;
b) il differimento di seì mesi del pagamento da
parte degli eredi dell'acconto o del saldo
dell'imposta I.C.I. dovuta nel caso di decesso
del de cuius. |
Art.
25
Art. 25 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
1.E'
introdotto, al fine di semplificare il
procedimento di accertamento e potenziare
l'attività di controllo sostanziale, l'istituto
dell'accertamento con adesione in base ai
criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19.06.1997. |
Art.
26
Art. 26 .- COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE
ADDETTO.
1.
Ai sensi dell'art.59, lo c., lettera p), del
D.Lgs.446/97, possono essere attribuítí
compensi incentivanti al personale addetto
all'ufficio tributi in corrispondenza della
realizzazione di particolari programmi, progetti
obiettivo o comunque risultati notevolmente
superiori al programmi affidati. |
Art.
27
Art. 27 .- SANZIONI ED INTERESSI.
1.La
disciplina delle sanzioni per la violazione agli
obblighi sull'imposta è contenuta nei Decreti
Lgs. n.471,472 e 473 del 18.12.1997 e successive
modificazioni ed integrazioni e con apposita
delibera consiliare. |
Art.
28
Art. 28 .- PREVISIONI DI CIRCOSTANZE
ATTENUANTI
1.Aì
sensi dell'art.50, comma 1, della Legge
27.12.1997 n.449 "Misure per la stabìlizzazíone
della Finanza Pubblica", a decorrere
dall'entrata in vigore del presente regolamento
e per gli anni precedenti, è esclusa la punìbìlítà
nelle ipotesi di violazioni formali che non
comportino minor versamento dell'I.C.I. dovuta,
come stabilito dall'art.3, comma 133, lett.1)
della legge 23.12.1996 n.662. |
Art.
29
Art. 29 .- NORME ABROGATE
1.Con
l'entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate tutte le norme regolamentari con
esso contrastanti. |
Art.
30
Art. 30 .- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E
DEGLI ATTI.
1.Copia
del presente regolamento, a norma dell'art.22
della legge 7 agosto 1990,n.241,sarà tenuta a
disposizione del pubblico perchè ne possa
prendere visione in qualsiasi momento. |
Art.
31
Art. 31 .- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.
1.Il
presente regolamento entra in vigore il primo
gennaio dell'anno successivo alla sua
approvazione; unitamente alla deliberazione di
approvazione viene comunicato al Ministero delle
Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività
ed è reso pubblico mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale. |
Art.
32
Art. 32 .- CASI NON PREVISTI DEL PRESENTE
REGOLAMENTO.
1.Per
quanto non previsto nel presente regolamento
troveranno applicazione
a)le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto Comunale. |
Art.
33
Art. 33 .- RINVIO DINAMICO
1.Le
norme del presente regolamento si intendono
modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
2.In tali casi, in attesa della formale
modificazione del presente regolamento, si
applica la normativa sopraordinata. |
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