|
Documenti |
Telefonia: dopo lo stop alla Gasparri gli obblighi per i gestori della rete
Il Tar di Puglia ferma antenna selvaggia: "Prima
il piano del Comune"
Mercoledì, 14 gennaio 2004 La
installazione di impianti di telefonia mobile da parte dei gestori non
può prescindere da una compiuta definizione della localizzazione da
parte delle amministrazioni comunali. Così il Tar di Bari ha accolto
per la prima volta il principio espresso dalla
Corte Costituzionale nella sentenza
conlaquale ha cancellato il decreto Gasparri sull'installazione delle
stazioni radiobase per la telefonia cellulare. Il Tar ha dunque respinto
una richiesta di sospensiva avanzata dalla Tim contro
l'intera regolamentazione della materia disposta dal Comune di Trani. «L'ordinanza
fissa un principio di fondamentale importanza per la ricostruzione del
quadro normativo del dopo-Gasparri — spiega Francesco Tarantini,
direttore e responsabile regionale del settore elettrosmog della
Legambiente Puglia — che conferma l'imprescindibilità della
pianificazione comunale di settore e l'obbligo dei gestori di fornire
dati ed informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei siti
ottimali. Obbligo peraltro sancito dalla legge della Regione Puglia
numero 5 del 2002, che impone ai gestori di impianti di telefonia
cellulare e di radiotelecomuncazioni di presentare annualmente alla
Regione ed ai Comuni i piani di installazione». La
Tim aveva presentato una richiesta di annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, di un atto del Comune di Trani con il quale veniva di
fatto impedita l'installazione di un'antenna ripetitore del segnale per
la telefonia mobile. Nella stessa istanza, la Tim chiedeva al Tribunale
amministrativo che fosse annullato anche il regolamento comunale
(approvato con delibera di Consiglio) sulla «organizzazione e la
realizzazione della dislocazione sul territorio comunale degli impianti
radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della
salvaguardia dell’ambiente dall'inquinamento elettromagnetico». Il 18
dicembre scorso, la seconda sezione del Tribunale amministrativo
regionale di Bari ha respinto la richiesta della Tim, di fatto
risolvendo i principali problemi applicativi sorti dopo l'annullamento,
avvenuto da parte della Corte Costituzionale con la sentenza numero 303
del 2003, del decreto legislativo numero 198 del 2002 (il cosiddetto
Decreto Gasparri), che aveva previsto la possibilità di insediare
dovunque le antenne per la telefonia cellulare e per le
telecomunicazioni, in deroga a leggi, piani e regolamenti. «Nell'attuale
quadro normativo — dice Francesco Tarantini — si impone dunque una
fase preventiva di individuazione dei siti ottimali per l'installazione
degli impianti, che dovrà avvenire attraverso una collaborativi
partecipazione dei gestori del servizio
di telefonia cellulare». Il Tar di Bari, aggiunge il direttore regionale di Legambiente, «si è sempre distinto per lo sforzo di estrapolare, da un quadro normativo non sempre coordinato, regole operative che potessero orientare l'attività delle amministrazione in coerenza con i principi fondamentali di politica ambientale». Sempre la sede barese del Tribunale amministrativo di Puglia infatti si era già in passato pronunciato, per primo, sulla sottoposizione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile alle procedure di valutazione d'impatto ambientale (via). La
Repubblica, edizione di Bari
|