Documenti

 

Telefonia: dopo lo stop alla Gasparri gli obblighi per i gestori della rete

 

Il Tar di Puglia ferma antenna selvaggia:

"Prima il piano del Comune"  

 

 

Mercoledì, 14 gennaio 2004

La installazione di impianti di telefonia mobile da parte dei gestori non può prescindere da una compiuta definizione della localizzazione da parte delle amministrazioni comunali. Così il Tar di Bari ha accolto per la prima volta il principio espresso  dalla Corte Costituzionale nella  sentenza conlaquale ha cancellato il decreto Gasparri sull'installazione delle stazioni radiobase per la telefonia cellulare. Il Tar ha dunque respinto una richiesta di sospensiva avanzata dalla Tim  contro l'intera regolamentazione della materia disposta dal Comune di Trani. «L'ordinanza fissa un principio di fondamentale importanza per la ricostruzione del quadro normativo del dopo-Gasparri — spiega Francesco Tarantini, direttore e responsabile regionale del settore elettrosmog della Legambiente Puglia — che conferma l'imprescindibilità della pianificazione comunale di settore e l'obbligo dei gestori di fornire dati ed informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei siti ottimali. Obbligo peraltro sancito dalla legge della Regione Puglia numero 5 del 2002, che impone ai gestori di impianti di telefonia cellulare e di radiotelecomuncazioni di presentare annualmente alla Regione ed ai Comuni i piani di installazione».

La Tim aveva presentato una richiesta di annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di un atto del Comune di Trani con il quale veniva di fatto impedita l'installazione di un'antenna ripetitore del segnale per la telefonia mobile. Nella stessa istanza, la Tim chiedeva al Tribunale amministrativo che fosse annullato anche il regolamento comunale (approvato con delibera di Consiglio) sulla «organizzazione e la realizzazione della dislocazione sul territorio comunale degli impianti radiotelevisivi e di telefonia cellulare a tutela della salute e della salvaguardia dell’ambiente dall'inquinamento elettromagnetico». Il 18 dicembre scorso, la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale di Bari ha respinto la richiesta della Tim, di fatto risolvendo i principali problemi applicativi sorti dopo l'annullamento, avvenuto da parte della Corte Costituzionale con la sentenza numero 303 del 2003, del decreto legislativo numero 198 del 2002 (il cosiddetto Decreto Gasparri), che aveva previsto la possibilità di insediare dovunque le antenne per la telefonia cellulare e per le telecomunicazioni, in deroga a leggi, piani e regolamenti. «Nell'attuale quadro normativo — dice Francesco Tarantini — si impone dunque una fase preventiva di individuazione dei siti ottimali per l'installazione degli impianti, che dovrà avvenire attraverso una collaborativi partecipazione dei gestori del  servizio di telefonia cellulare».

Il Tar di Bari, aggiunge il direttore regionale di Legambiente, «si è sempre distinto per lo sforzo di estrapolare, da un quadro normativo non sempre coordinato, regole operative che potessero orientare l'attività delle amministrazione in coerenza con i principi fondamentali di politica ambientale». Sempre la sede barese del Tribunale amministrativo di Puglia infatti si era già in passato pronunciato, per primo, sulla sottoposizione delle stazioni radio-base per la telefonia mobile alle procedure di valutazione d'impatto ambientale (via).

La Repubblica, edizione di Bari  

 

Torna su

 

Hit Counter