2^ AREA TRIBUTI
DETERMINAZIONE
ALIQUOTA ICI ANNO 2001
ALIQUOTA
ORDINARIA UNICA PER TUTTI GLI IMMOBILI
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6,50
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DETRAZIONE
PER ABITAZIONE PRINCIPALE
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200.000
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Delib.
Commissario Straordinaria. n.88 del 29/05/2001
L’imposta
deve essere corrisposta mediante versamento diretto al
Concessionario della riscossione:
SESIT
– Puglia SpA – Largo Crudomonte n.2 – Brindisi
–
C.C.P. n.163725 intestato a – Servizio Riscossione Tributi
ICI -
Il
pagamento della prima rata dovrà essere effettuato
ENTRO
IL 30 GIUGNO 2001.
Tutte le variazioni e/o modificazioni
intervenute entro l'anno 2000 dovranno essere comunicate, ai
sensi del Regolamento Comunale adottato in applicazione del
D.Lgs. n.446/97, entro il 31 luglio 2001 su apposito modello.
Si considera, a tutti gli effetti
"comunicazione" la dichiarazione di variazione ICI
presentata in base al modello ministeriale di cui all'art.10,
comma 4 D.L.gs. n.504/92 purchè sia integrata, a parte, di
tutti i dati mancanti rispetto al modello predisposto
dall'ufficio.
I modelli (comunicazione, istruzioni per la
comunicazione i bollettini di c.c.p. per il versamento)
potranno essere ritirati gratuitamente presso l'Ufficio
Tributi del Comune durante le ore di apertura al pubblico.
Ulteriori riduzioni
Aliquota del 2,75 per mille per:
Proprietari che eseguono
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o
inabitabili ubicati nel centro medioevale cosi come definito
nel piano urbanistico particolareggiato di cui alla delibera
C.C. n. 36 del 25.09.1998 o interventi finalizzati al recupero
di immobili di interesse artistico o architettonico
localizzati sempre nel suddetto centro storico; tale aliquota
agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari
oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall’inizio dei lavori.
La detrazione per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata a £
250.000 per i pensionati con reddito complessivo per il nucleo
familiare di £ 20.000.000, compresi anche i redditi esenti da
Irpef – pensioni sociali – pensioni di invalidità civile
– interessi sui Bot e Cct – depositi bancari ecc.
La suddetta detrazione viene
applicata alle famiglie con figlio minore portatore di
handicap e con un reddito complessivo non superiore a £.30.000.000.
Tutte le variazioni e/o modificazioni
intervenute entro l'anno 2000 dovranno essere comunicate, ai
sensi del Regolamento Comunale adottato in applicazione del
D.Lgs. n.446/97, entro il 31 luglio 2001 su apposito modello.
Si considera, a tutti gli effetti
"comunicazione" la dichiarazione di variazione ICI
presentata in base al modello ministeriale di cui all'art.10,
comma 4 D.L.gs. n.504/92 purchè sia integrata, a parte, di
tutti i dati mancanti rispetto al modello predisposto
dall'ufficio.
I modelli (comunicazione, istruzioni per la
comunicazione i bollettini di c.c.p. per il versamento)
potranno essere ritirati gratuitamente presso l'Ufficio
Tributi del Comune durante le ore di apertura al pubblico.
REGOLAMENTO I.C.I.
Art. 1 .- OGGETTO E SCOPO DEL
REGOLAMENTO.
1. Il presente regolamento
integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992,n.504 e successive modificazioni ed integrazioni
2.In particolare, con il
presente regolamento, viene esercitata la potestà
regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto
degli articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997,n.446, nonchè
dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997,n.449.
le norme del presente
regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attivítà
amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con
criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con
le procedure previste per i singoli procedimenti.
Art. 2 .- CASI PARTICOLARI DI
SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (GLI IMMOBILI REALIZZATI DAL
PROPRIETARIO SU AREE DEL COMUNE)
1. Nel caso di concessione di
aree in diritto di superficie da parte del comune per la
costruzione di case di tipo
economico e popolare il
superficiario è soggetto passivo
dell'I.C.I. a decorrere dalla
costituzione del diritto.
Art. 3 .- CASI PARTICOLARI DI
SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA)
1.Per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica concessi in locazione con patto di
futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è
l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione.
Art. 4 .- CASI PARTICOLARI DI
SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (GLI IMMOBILI APPARTENENTI A
COOPERATIVE EDILIZIE)
1.Per gli immobili a proprietà
indivisa appartenenti a cooperative soggetto passivo è la
cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è
il singolo socio all'atto dell'assegnazione.
Art. 5 .- CASI PARTICOLARI DI
SOGGETTIVITÀ PASSIVA (IL CREDITORE ANTICRETICO)
1.Il
creditore anticretico è estraneo al rapporto di
imposta relativamente
all'immobile rícevuto,che continua ad interessare il debitore
o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia
dell'obbligazione.
Art. 6 .- CASI PARTICOLARI DI
SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (MULTIPROPRIETÀ E CONDOMINIO)
1. Nel caso di multíproprietà
l'imposta è dovuta dal proprietari in proporzione alla quota
di proprietà e dalla durata.
2.Per le parti Comuni del
condominio l'imposta è dovuta dai condomini in base ai
millesimi di proprietà previa comunicazione al Comune delle
parti in oggetto.
Ma
comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata
dall'amministratore del condominío e, nel caso in cui non sia
obbligatoria la nomina dell'amministratore, da ciascun
condomino.
4. E' data facoltà
all'amministratore, a nome e per conto del comdominio di
effettuare un unico versamento per le parti Comuni
dell'edificio.
Art. 7 .- GLI IMMOBILI
POSSEDUTI DAL CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE O
CONVENZIONALE.
1. Nel prescindere dalla quota
di proprietà risultante dall'atto di acquisto, i coniugi in
regime di comunione legale sono soggetti passivi dell'imposta
nella misura del cinquanta per cento.
2.E' fatta salva la diversa
percentuale prevista in sede di comunione convenzionale ai
sensi dell'art.210 del Codice Civile.
3. l'imposta sugli immobili
ricompresi nel fondo patrimoniale è dovuta da ciascun coniuge
nella misura del cinquanta per cento.
Art. 8 .- LA CASA ADIBITA
AD ABITAZIONE FAMILIARE NELLA SEPARAZIONE.
1. Nel caso di separazione
legale dei coniugi, l'I.C.I. sulla casa adibíta ad abitazione
familiare è dovuta dal coniuge al quale l'immobile è stato
attribuito con la sentenza o con l'omologazione della
convenzione di separazione.
Art. 9 .- LA CASA ADIBITA
AD ABITAZIONE FAMILIARE NELLA SUCCESSIONE.
1.In caso di decesso di un
coniuge l'imposta relativa alla casa adibita ad abitazione
familiare deve essere assolta totalmente dal coniuge
superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto a
questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi
dell'art.540 del Codice Civile.
Art. 10 .- I FABBRICATI
RURALI.
1.Ai sensi dell'art.2 del
Decreto 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati
rurali.
2. Ai fini del riconoscimento
della ruralità di cui al comma i del presente articolo i
fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia
abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni
a) il fabbricato deve essere
posseduto dal soggetto titolare del díritto di proprietà o
di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario
del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce
il terreno cui l'immobile è asservíto o dai familiari
conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni
anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura o da coadiuvanti iscrittí come tali ai fini
previdenziali;
b)l'immobile deve essere
utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera
a),sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dípendentí
esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto
della normativa in materia di collocamento.
c)Il terreno cui il fabbricato
è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000
metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con
attribuzione di reddíto agrarío; qualora sul terreno siano
praticate colture specializzate in serre o la funghicoltura o
altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000
metri quadrati
d)Il volume d'affari derivante
da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve
essere superiore alla metà del suo reddito complessivo,
determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionístici
corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;il
volume d'affari dei soggetti che non presentano la
dichiarazione al fini dell'I.V.A. si presume pari al limite
massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.633.
3.1 fabbricati ad uso abitatívo,
che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane
appartenenti alle categorie a/i ed a/8,ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 Agosto 1969, adottato in attuazione
dell'art.13 della legge 2 luglio 1949,n.408 non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
4.Sono considerate rurali le
costruzioni strumentali alle attività agricole di cui
all'art.29 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986,n.917.
5.Sono considerate rurali le
costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla
protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli,alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione.
6.Sono
considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.
7.I contribuenti interessati a
beneficiare dell'esclusione di cui al presente articolo devono
presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva
ai sensi della L.15/68,sottoscritta esclusivamente
dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti, come
previsti dai commi 2,3,4 e 5 del presente articolo. La
dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il
versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento
con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i
requisiti indicati; il contribuente è tenuto a presentare la
dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal venir meno dei
requisiti che danno diritto all'agevolazione
Art. 11 .- DEFINIZIONE
DEI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO AL FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1.Per fabbricati non scritti in
catasto, per i quali al sensi dell'articolo 5,comma 4 del
Decreto n.504/92 il valore è determinato con riferimento alla
rendita dei fabbricati simílari già iscrittí, si devono
intendere:
a)i
nuovi fabbricati non ancora Iscritti ma
ultimati ,indipendetemente dal
rilascio del certificato di abitabilità;
b)í fabbricati che, pur
censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita
catastale;
c) i fabbricati per i quali
sono intervenute variazioni permanenti che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale.
2.
Il Comune provvede a trasmettere copia della dichiarazione
relativa ai fabbricati non iscritti in Catasto all'Uffício
Tecnico Erariale per l'attribuzione della rendita entro 90
giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima o del
diverso atto attraverso il quale viene a conoscenza della
mancata attribuzione della rendita catastale. Entro gli stessi
termini ne dà comunicazione ai contribuenti interessati.
3. E' altresi valida al fini
del comma 2 l'esibizione entro 90 gg. dalla presentazione all'UTE.,
della documentazione di attribuzione della rendita catastale
da parte del professionista per conto del contribuente.
Art. 12 .- TERRENI DIVERSI
DALLE AREE FABBRICABILI, SUI QUALI NON VENGONO ESERCITATE LE
ATTIVITÀ AGRICOLE.
1.Sono esclusi dal campo di
applicazione dell'I.C.I. i
terreni, diversi dalle aree
fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività
agricole intese nel senso di cui all'art.2135 del Codice
Civile.
2.Sono, in particolare, esclusi
dal campo di applicazione
dell'imposta:
a)í terreni incolti o
abbandonati;
b)i terreni sui quali le
attività agricole sono esercitate in forma non ímprenditoriali
(c.d.orticelli);
c)i terreni non fabbricabili e
utilizzati per attività diverse da quelle agricole.
Art. 13 .- AREE
FABBRICABILI UTILIZZATE PER ATTIVITÀ AGRO SILVO PASTORALI
1.Sono consideratí terreni
agricoli e quindi esenti
dall'imposta ai sensi della
lettera h) dell'art.7 del D.Lgs.504/92(terreni agricoli
ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'art.15 della Legge 984/77 e L.P 15/93) le aree
fabbricabili possedute e condotte da coltivatorí diretti o ímprenditori
agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti
condizioni
a)sui terreni persiste
l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali;
b)il titolare deve essere
coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale, iscritto negli appositi elenchi previsti
dall'art.11 della Legge 9/1963,ex SCAU ora INPS Sezione
previdenza agricola con l'obbligo di assicurazione per
invalidità, vecchíaia e malattia.
2.l'esenzione decade con il
cessare di una delle condizioni sopra richiamate.
3.Ai sensi dell'art.58 comma 2
del D.Lgs.15.12.1997
n.446 la disposizione di cui
alla lettera b, ha carattere interpretativo e pertanto è
valida anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 14 .- ESENZIONI.
1.In aggiunta alle esenzioni
dall'imposta sugli immobili
previste dall'art.7 del
D.Lgs.30 dicembre 1992,n.504,sono esenti dalla detta imposta
gli immobili posseduti a titolo di proprietà, di diritto
reale di godimento o a titolo di locazione fínanziaria dallo
Stato,dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti
territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati
esclusivamente a compiti istituzionali.
2 L'esenzione di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati
da enti non commerciali (ONLUS ai sensi dell'art.21 del Dlgs
4.12.1997 n.460), si applica soltano ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche
posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di
godimento od a titolo di locazione finanziaria dall'ente non
commerciale utilizzatore.
3. la destinazione degli
immobili di cui ai commi 1 e 2, certificata dal rappresentante
legale, è trasmessa all'Ufficio Tributi nei termini per
effettuare il versamento in acconto per, l'anno di
riferimento.
4.Sono altresi esenti gli
immobili posseduti e condotti da artigianí e commercianti
situati su strade chiuse al traffico per lavori pubblici
disposti dal Comune che si protraggono per, oltre 6 mesi
(art.1 comma 96 Legge 549/95).
Art. 15 .- ASSIMILAZIONE AD
ABITAZIONE PRINCIPALE.
1. Ai sensi dell'art.3 comma 56
della Legge n.662/96 sono considerate abitazioni principali le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anzianí o disabili che hanno acquisito la
residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata. A tali abitazioní è applicata l'aliquota prevista
per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le
stesse.
2.Sono equiparate ad abitazione
principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad
uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a
condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E.
regolare richiesta di variazione ai fini dell'uníficazione
catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione
all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui
risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.
Art. 16 .- DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA
1. le aliquote e detrazioni
d'imposta nel limite massimo fissato dalla legge, sono
approvate annualmente con deliberazione consiliare o da altro
organo a ciò deputato e adottata ai fini dell'approvazione
del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
Art. 17 .- RIMBORSI
1.Il contribuente può chiedere
al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro
il termine di tre anni dal giorno di pagamento ovvero da
quello a cui è stato definítamente accertato il diritto alla
restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende
come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restítuzione
quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2.Sull'istanza di rimborso il
Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al
Protocollo generale.
3 l'istanza di rimborso, in
carta semplice, deve essere corredata da copia dei bollettini
di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed
eventuali variazioni.Sulle somme rimborsate spettano gli
interessi nella misura prevista dall'art.14 comma 6 del
D.Lgs.504/92 dalla data dell'istanza di restituzione
4. E' comunque riconosciuto il
diritto di rimborso, anche oltre il citato termine triennale e
fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia
erroneamente stata versata a questo Comune per immobili
ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili
le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune
soggetto attivo dell'imposta.
5.I contribuenti non possono
autonomamente compensare i crediti e I debiti di imposta, in
assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.
6.
Non si dà luogo a rimborso quando l'importo complessivo annuo
risulta inferiore o uguale a £.20.000.
Art. 18 .- RIMBORSO PER
DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE.
1. Ai sensi dell'art.59, comma
i lettera f) del D.Lgs.n.446/97 è possibile richiedere ed
ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che
successivamente ai versamenti effettuati siano divenute
inedificabili
2.In particolare la
dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire
da atti amministrativi adottati da questo Comune quali le
varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed
attuativi, nonchè da vincoli istitutivi ai sensi delle
vigenti leggi che impongono l'inedificabilità dei terreni per
i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il rimborso spetta solo per
l'anno in corso all'atto dell'adozione della variante.
4.La domanda di rimborso deve
essere presentata entro il termine di 3 anni dalla data di
approvazione definitiva da parte della Regione.
5.Condizione índispensabile
affinchè si abbia diritto al rimborso dell'imposta e che:
a) le aree non siano state
oggetto di interventi edili, anche in corso o non siano
interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilízie non
ancora decadute;
b)non risultino in atto azioni,
ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento
urbanistico generale o delle relative varianti
la procedura di rimborso si
attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte
del contribuente interessato, il quale deve accettare le
condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto
previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.504/92.
Art. 19 .- VALORE AREE
FABBRICABILI 1.AI SENSI DELL'ART.59 COMMA 1 LETTERA 9) DEL
D.LGS. N446/97, FERMO RESTANDO CHE IL VALORE DELLE AREE
FABBRICABILI È QUELLO VENALE IN COMUNE COMMERCIO AL PRIMO
GENNAIO DELL'ANNO D'IMPOSIZIONE COME STABILITO DAL COMMA 5
DELL'ART.5 DEL D.LGS. N504/92, ALLO SCOPO DI RIDURRE
L'INSORGENZA DI CONTENZIOSO IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 120
GIORNI DALL'ADOZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CON APPOSITA
DELIBERA, SULLA BASE DI RELAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO
COMUNALE DETERMINA PER ZONE OMOGENEE VALORI VENALÍ DI
RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI.
2.Il valore è determinato
avuto riguardo alla zona terrítoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilítà, alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche
analoghe.
Metti valori hanno effetto per
l'anno d'imposta alla data di adozione del provvedimento
stesso e qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente
valgono per gli anni successivi.
4.Non si fa luogo ad
accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di
un valore non inferiore a quello predeterminato.
5.Per i fabbricati dichiarati
di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della
Legge 1.06.1939 n.1089, la base imponibile è costituita dal
valore che risulta applicando il moltiplicatore previsto alla
rendita catastale determinata mediante l'applicazione della
tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per
la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il
fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria
A) la sua consistenza in vani èdeterminata dal rapporto tra
la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano
abitativo che si assume pari a mq.18.
6.Resta
fermo che per i fabbricati classificabili nel
gruppo D e privi di rendita
catastale la base imponibile si calcola utilizzando i dati di
contabilità.
Art. 20 .- FABBRICATI
FATISCENTI (INAGIBILI O INABITABILI)
1.l'imposta è ridotta del 50%
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità deve consistere in un degrado fisico
soppravvenuto, non superabíle con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria.
2. Ai sensi dell'art. 59 comma
i lettera h) ed in base alle vigentí norme edilizie del
Comune l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può
essere dichiarata se Pene accertata la contemporanea presenza
di:
a) gravi lesioni statiche delle
strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o
orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con
pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per
cause esterne concomitanti;
b)gravi carenze igienico
sanitarie:tale requisito non ricorre se per l'eliminazione
delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è
sufficiente un intervento di manuntenzione ordinaria o
straordinaria, cosi come definito dalla normativa vigente in
materia urbanistico edilizia.
3 L'inagibilità o inabitabílità
può essere accertata:
a)mediante perizia tecnica da
parte dell'U.T. Comunale, con spese a carico del proprietario.
In tal caso la definizione delle modalità di richiesta e di
rilascio della certificazione è in capo all'Ufficio Tecnico;
b)da parte del contribuente
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge
04.01.1968 n.15, come modificata dalla Legge 15.05.1997
n.127,da presentare 90 giorni prima del pagamento della prima
rata in acconto, nella quale dichiara:
che l'immobile è in stato di
inagibilità o inabítabilità;
che l'immobile è di fatto
inutilizzato.
4 Il Comune si riserva comunque
di verificare la veridicità della dichiarazione presentata
dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante
l'U.T. Comunale, ovvero mediante liberi professionisti
all'uopo incaricati in tempo utile al fine di poter usufruire
o meno della riduzione prevista nel Io comma del presente
articolo. E' fatto salvo comunque il diritto del Comune di
esigere l'imposta dovuta per intero, in caso di dichiarazioni
mendaci.
5.In ogni caso il contribuente
deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità di
cui all'art.22 la cessata situazione di inagibilità o
inabitabilità.
Art. 21 .- VALIDITÀ DEI
VERSAMENTI DELL'IMPOSTA
1.l'imposta è di norma versata
autonomamente da ogni soggetto passívo; si considerano
tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare,
possessore di diritto reale di godimento o di locatario
finanziario anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia
stata assolta completamente per l'anno di riferimento e che
venga presentato all'Ufficio Tributi del Comune un prospetto
indicante l'immobile o gli immobili a cui il versamento si
riferisce e vengano precisati i nominativi degli altri
soggetti passivi, che avranno firmato sullo stesso per
accettazione alla delega di pagamento in sua vece.
Art. 22 .- COMUNICAZIONE DI
VARIAZIONE 1. AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 1 LETTERA 1) PUNTO I
DEL D.LGS.446/97, ALLO SCOPO DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTÍ
A CARICO DEI CONTRIBUENTI, SI DISPONE DALLA DATA DI ENTRATA IN
VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, LA SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO
DI PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI VARIAZIONE.
2. Il contribuente è obbligato
a comunicare ogni acquisto, cessazione o modificazione della
soggettività passiva, con la sola indíviduazíone dell'unità
immobiliare interessata, entro il termine, stabilito
annualmente, per la presentazione della dichiarazione I.C.I.
dell'anno successivo a quello in cui la variazione
(compravendita, successione, donazione ecc.) è avvenuta.
Ma comunícazione deve essere
effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal
Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti
4.Se tale comunicazione é
sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come
dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della
soggettività passiva. La comunicazione può essere congiunta
per tutti i contitolari dell'immobile.
5.Si considera comunque a tutti
gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione
I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui
all'art. lo, comma 4, del D.Lgs.n.504/92, purchè sia
integrata a parte di tutti i dati mancanti rispetto al modello
predisposto dall'Ufficio.
Ai sensi dell'art.59, comma 1,
lettera 1) punto 4 del D.Lgs.446/97 l'omissione della
comunicazione è punita con una sanzione di £.200.000 per
ciascuna unità immobiliare.
Art. 23 .- DISCIPLINA DEI
CONTROLLI
1.Ai sensi dell'art.59, comma
1, lettera 1)punto 2 del D.Lgs. n.446/97 la Giunta Comunale,
entro il termine di
approvazione del Bilancio di
previsione di ciascun anno, con propria Delibera, individua le
categorie di soggetti contribuenti od oggetti di contribuzione
da assoggettare a controllo per l'anno di riferimento Con lo
stesso provvedimento, la Giunta Comunale fissa le priorità e
i limiti minimi dell'attività di controllo, compatibilmente
con le risorse attribuite all'Ufficio Tributi che devono
essere specificatamente richiamate nell'atto di Delibera.
2 E' fissato il temine di
decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
cui si riferisce l'imposizione per la notifica, al
contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per
omesso, parziale e tardivo versamento con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli
interessi.
3.Il Responsabile dell'ufficio
tributi, in sintonia con gli orientamento dell'organo
esecutivo dell'Ente e la relazione al disposto dell'art.59,
comma 1, lettera 1) n.5, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446,
avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il
potenziamento dell'attività di controllo mediante
collegamenti con i sistemi informativi immobíliare del
Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per
la lotta all'evasione.
Art. 24 .- MODALITÀ DEI
VERSAMENTI DIFFERIMENTI
1.I soggetti obbligati devono
eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito di
accertamenti tramite il Concessionario della riscossione.
A tal fine si utilizza il bollettino approvato con Decreto
Interministeriale del 12 maggio 1993 pubblicato sulla G.U.
n.116 del 20 maggio 1993. La compilazione deve avvenire con le
stesse modalità previste dla citato decreto.
2.Ai sensi dell'art.59, comma
1, lettera o) del D.Lgs. n.446/97 nel caso si verificano le
condizioni sottoriportate è ammesso:
a) il differimento di sei mesi
dal pagamento dell'acconto o del saldo dell'imposta I.C.I.
dovuta nel caso di calamità naturali di grave entítà;
b) il differimento di sei mesi
del pagamento da parte degli eredi dell'acconto o del saldo
dell'imposta I.C.I. dovuta nel caso di decesso del de cuius.
3) E' consentita, su
apposita richiesta, la dilazione del pagamento delle somme
rivenienti da atti d'accertamento secondo i seguenti criteri:
a) importo minimo complessivo rateizzabile superiore a £.1.500.000;
b) numero massimo delle rate:
- per importi da £.1.500.001 fino a £.3.000.000 n.3 (tre)
rate quadrimestrali di pari importo;
- per importi superiori a £.3.000.000 n.4 (quattro) rate
trimestrali di pari importo;
c) decadenza dal beneficio nel caso di mancato pagamento nei
termini anche di una sola rata o in caso di ritardato
pagamento oltre 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza;
d) applicazione degli interessi legali al tasso corrente;
e) importo del reddito complessivo per nucleo familiare non
superiore a £.30.000.000.
(quanto riportato in neretto è stato modificato ed
integrato con Delibera C.C. n.12 del 28/02/2000)
Art. 25 .- ACCERTAMENTO CON
ADESIONE.
1.E' introdotto, al fine di
semplificare il procedimento di accertamento e potenziare
l'attività di controllo sostanziale, l'istituto
dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti
dal D.Lgs. 218 del 19.06.1997.
Art. 26 .- COMPENSO
INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.
1. Ai sensi dell'art.59, lo c.,
lettera p), del D.Lgs.446/97, possono essere attribuítí
compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi
in corrispondenza della realizzazione di particolari
programmi, progetti obiettivo o comunque risultati
notevolmente superiori al programmi affidati.
Art. 27 .- SANZIONI ED
INTERESSI.
1.La disciplina delle sanzioni
per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nei
Decreti Lgs. n.471,472 e 473 del 18.12.1997 e successive
modificazioni ed integrazioni e con apposita delibera
consiliare.
Art. 28 .- PREVISIONI DI
CIRCOSTANZE ATTENUANTI
1.Ai sensi dell'art.50, comma
1, della Legge 27.12.1997 n.449 "Misure per la
stabilizzazíone della Finanza Pubblica", a decorrere
dall'entrata in vigore del presente regolamento e per gli anni
precedenti, è esclusa la punibilítà nelle ipotesi di
violazioni formali che non comportino minor versamento dell'I.C.I.
dovuta, come stabilito dall'art.3, comma 133, lett.1) della
legge 23.12.1996 n.662.
Art. 29 .- NORME ABROGATE
1.Con l'entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate tutte le norme
regolamentari con esso contrastanti.
Art. 30 .- PUBBLICITÀ DEL
REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.
1.Copia del presente
regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto
1990,n.241,sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne
possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 31 .- ENTRATA IN VIGORE
DEL REGOLAMENTO.
1.Il presente regolamento entra
in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua
approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione
viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni
dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 32 .- CASI NON PREVISTI
DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
1.Per quanto non previsto nel
presente regolamento troveranno applicazione
a)le leggi nazionali e
regionali;
b) lo Statuto Comunale.
Art. 33 .- RINVIO DINAMICO
1.Le norme del presente
regolamento si intendono modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2.In tali casi, in attesa della
formale modificazione del presente regolamento, si applica la
normativa sopraordinata.
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