Documenti

 

 

Le decisioni del Commissario prefettizio. Detrazione di 200 mila lire

L'Ici confermata al 6,5 anche per il 2001

 

Ceglie Messapica, 11 giugno 2001   

L'I.C.I

2^ AREA TRIBUTI

 DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2001

 

ALIQUOTA ORDINARIA UNICA PER TUTTI GLI IMMOBILI

6,50

 

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

200.000

 

Delib. Commissario Straordinaria. n.88 del 29/05/2001

     L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione:

SESIT – Puglia SpA – Largo Crudomonte n.2 – Brindisi

– C.C.P. n.163725 intestato a – Servizio Riscossione Tributi ICI -

Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato

ENTRO IL 30 GIUGNO 2001.

 

Tutte le variazioni e/o modificazioni intervenute entro l'anno 2000 dovranno essere comunicate, ai sensi del Regolamento Comunale adottato in applicazione del D.Lgs. n.446/97, entro il 31 luglio 2001 su apposito modello.

Si considera, a tutti gli effetti "comunicazione" la dichiarazione di variazione ICI presentata in base al modello ministeriale di cui all'art.10, comma 4 D.L.gs. n.504/92 purchè sia integrata, a parte, di tutti i dati mancanti rispetto al modello predisposto dall'ufficio.

I modelli (comunicazione, istruzioni per la comunicazione i bollettini di c.c.p. per il versamento) potranno essere ritirati gratuitamente presso l'Ufficio Tributi del Comune durante le ore di apertura al pubblico.


Ulteriori riduzioni

Aliquota del 2,75 per mille per:

     Proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ubicati nel centro medioevale cosi come definito nel piano urbanistico particolareggiato di cui alla delibera C.C. n. 36 del 25.09.1998 o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati sempre nel suddetto centro storico; tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

     La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è elevata a £ 250.000 per i pensionati con reddito complessivo per il nucleo familiare di £ 20.000.000, compresi anche i redditi esenti da Irpef – pensioni sociali – pensioni di invalidità civile – interessi sui Bot e Cct – depositi bancari ecc.

     La suddetta detrazione viene applicata alle famiglie con figlio minore portatore di handicap e con un reddito complessivo non superiore a £.30.000.000.

Tutte le variazioni e/o modificazioni intervenute entro l'anno 2000 dovranno essere comunicate, ai sensi del Regolamento Comunale adottato in applicazione del D.Lgs. n.446/97, entro il 31 luglio 2001 su apposito modello.

Si considera, a tutti gli effetti "comunicazione" la dichiarazione di variazione ICI presentata in base al modello ministeriale di cui all'art.10, comma 4 D.L.gs. n.504/92 purchè sia integrata, a parte, di tutti i dati mancanti rispetto al modello predisposto dall'ufficio.

I modelli (comunicazione, istruzioni per la comunicazione i bollettini di c.c.p. per il versamento) potranno essere ritirati gratuitamente presso l'Ufficio Tributi del Comune durante le ore di apertura al pubblico.


REGOLAMENTO I.C.I. 

Art. 1 .- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504 e successive modificazioni ed integrazioni

2.In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997,n.446, nonchè dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997,n.449.

le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attivítà amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

Art. 2 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (GLI IMMOBILI REALIZZATI DAL PROPRIETARIO SU AREE DEL COMUNE)

1. Nel caso di concessione di aree in diritto di superficie da parte del comune per la costruzione di case di tipo

economico e popolare il superficiario è soggetto passivo

dell'I.C.I. a decorrere dalla costituzione del diritto.

 

Art. 3 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

1.Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione.

 

Art. 4 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (GLI IMMOBILI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE)

1.Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è il singolo socio all'atto dell'assegnazione.

 

Art. 5 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA (IL CREDITORE ANTICRETICO)

 1.Il creditore anticretico è estraneo al rapporto di

imposta relativamente all'immobile rícevuto,che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia dell'obbligazione.

 

Art. 6 .- CASI PARTICOLARI DI SOGGETTIVITÀ PASSIVA. (MULTIPROPRIETÀ E CONDOMINIO)

1. Nel caso di multíproprietà l'imposta è dovuta dal proprietari in proporzione alla quota di proprietà e dalla durata.

2.Per le parti Comuni del condominio l'imposta è dovuta dai condomini in base ai millesimi di proprietà previa comunicazione al Comune delle parti in oggetto.

 Ma comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata dall'amministratore del condominío e, nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, da ciascun condomino.

4. E' data facoltà all'amministratore, a nome e per conto del comdominio di effettuare un unico versamento per le parti Comuni dell'edificio.

 Art. 7 .- GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAL CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE O CONVENZIONALE.

1. Nel prescindere dalla quota di proprietà risultante dall'atto di acquisto, i coniugi in regime di comunione legale sono soggetti passivi dell'imposta nella misura del cinquanta per cento.

2.E' fatta salva la diversa percentuale prevista in sede di comunione convenzionale ai sensi dell'art.210 del Codice Civile.

3. l'imposta sugli immobili ricompresi nel fondo patrimoniale è dovuta da ciascun coniuge nella misura del cinquanta per cento.

 Art. 8 .- LA CASA ADIBITA AD ABITAZIONE FAMILIARE NELLA SEPARAZIONE.

1. Nel caso di separazione legale dei coniugi, l'I.C.I. sulla casa adibíta ad abitazione familiare è dovuta dal coniuge al quale l'immobile è stato attribuito con la sentenza o con l'omologazione della convenzione di separazione.

 Art. 9 .- LA CASA ADIBITA AD ABITAZIONE FAMILIARE NELLA SUCCESSIONE.

1.In caso di decesso di un coniuge l'imposta relativa alla casa adibita ad abitazione familiare deve essere assolta totalmente dal coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto a questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell'art.540 del Codice Civile.

 Art. 10 .- I FABBRICATI RURALI.

1.Ai sensi dell'art.2 del Decreto 504/92, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.

2. Ai fini del riconoscimento della ruralità di cui al comma i del presente articolo i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del díritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservíto o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscrittí come tali ai fini previdenziali;

b)l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a),sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dípendentí esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento.

c)Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddíto agrarío; qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati

d)Il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionístici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione al fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.633.

3.1 fabbricati ad uso abitatívo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie a/i ed a/8,ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 Agosto 1969, adottato in attuazione dell'art.13 della legge 2 luglio 1949,n.408 non possono comunque essere riconosciuti rurali.

4.Sono considerate rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art.29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917.

5.Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli,alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.

 6.Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.

7.I contribuenti interessati a beneficiare dell'esclusione di cui al presente articolo devono presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.15/68,sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti, come previsti dai commi 2,3,4 e 5 del presente articolo. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati; il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal venir meno dei requisiti che danno diritto all'agevolazione

 Art. 11 .- DEFINIZIONE DEI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO AL FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1.Per fabbricati non scritti in catasto, per i quali al sensi dell'articolo 5,comma 4 del Decreto n.504/92 il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simílari già iscrittí, si devono intendere:

 a)i nuovi fabbricati non ancora Iscritti ma

ultimati ,indipendetemente dal rilascio del certificato di abitabilità;

b)í fabbricati che, pur censiti, non hanno ancora avuta assegnata la rendita catastale;

c) i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale.

 2. Il Comune provvede a trasmettere copia della dichiarazione relativa ai fabbricati non iscritti in Catasto all'Uffício Tecnico Erariale per l'attribuzione della rendita entro 90 giorni dal ricevimento della dichiarazione medesima o del diverso atto attraverso il quale viene a conoscenza della mancata attribuzione della rendita catastale. Entro gli stessi termini ne dà comunicazione ai contribuenti interessati.

3. E' altresi valida al fini del comma 2 l'esibizione entro 90 gg. dalla presentazione all'UTE., della documentazione di attribuzione della rendita catastale da parte del professionista per conto del contribuente.

Art. 12 .- TERRENI DIVERSI DALLE AREE FABBRICABILI, SUI QUALI NON VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ AGRICOLE.

1.Sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I. i

terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'art.2135 del Codice Civile.

2.Sono, in particolare, esclusi dal campo di applicazione

dell'imposta:

a)í terreni incolti o abbandonati;

b)i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non ímprenditoriali (c.d.orticelli);

c)i terreni non fabbricabili e utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

 Art. 13 .- AREE FABBRICABILI UTILIZZATE PER ATTIVITÀ AGRO SILVO PASTORALI

1.Sono consideratí terreni agricoli e quindi esenti

dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art.7 del D.Lgs.504/92(terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge 984/77 e L.P 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatorí diretti o ímprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni

a)sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

b)il titolare deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della Legge 9/1963,ex SCAU ora INPS Sezione previdenza agricola con l'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchíaia e malattia.

2.l'esenzione decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

3.Ai sensi dell'art.58 comma 2 del D.Lgs.15.12.1997

n.446 la disposizione di cui alla lettera b, ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14 .- ESENZIONI.

1.In aggiunta alle esenzioni dall'imposta sugli immobili

previste dall'art.7 del D.Lgs.30 dicembre 1992,n.504,sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o a titolo di locazione fínanziaria dallo Stato,dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2 L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali (ONLUS ai sensi dell'art.21 del Dlgs 4.12.1997 n.460), si applica soltano ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento od a titolo di locazione finanziaria dall'ente non commerciale utilizzatore.

3. la destinazione degli immobili di cui ai commi 1 e 2, certificata dal rappresentante legale, è trasmessa all'Ufficio Tributi nei termini per effettuare il versamento in acconto per, l'anno di riferimento.

4.Sono altresi esenti gli immobili posseduti e condotti da artigianí e commercianti situati su strade chiuse al traffico per lavori pubblici disposti dal Comune che si protraggono per, oltre 6 mesi (art.1 comma 96 Legge 549/95).

Art. 15 .- ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Ai sensi dell'art.3 comma 56 della Legge n.662/96 sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anzianí o disabili che hanno acquisito la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tali abitazioní è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

2.Sono equiparate ad abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'uníficazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

Art. 16 .- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. le aliquote e detrazioni d'imposta nel limite massimo fissato dalla legge, sono approvate annualmente con deliberazione consiliare o da altro organo a ciò deputato e adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 17 .- RIMBORSI

1.Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento ovvero da quello a cui è stato definítamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restítuzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2.Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al Protocollo generale.

3 l'istanza di rimborso, in carta semplice, deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della denuncia originaria anno 1993 ed eventuali variazioni.Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art.14 comma 6 del D.Lgs.504/92 dalla data dell'istanza di restituzione

4. E' comunque riconosciuto il diritto di rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo dell'imposta.

5.I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti e I debiti di imposta, in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.

 6. Non si dà luogo a rimborso quando l'importo complessivo annuo risulta inferiore o uguale a £.20.000.

Art. 18 .- RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE.

1. Ai sensi dell'art.59, comma i lettera f) del D.Lgs.n.446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili

2.In particolare la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonchè da vincoli istitutivi ai sensi delle vigenti leggi che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il rimborso spetta solo per l'anno in corso all'atto dell'adozione della variante.

4.La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva da parte della Regione.

5.Condizione índispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso dell'imposta e che:

a) le aree non siano state oggetto di interventi edili, anche in corso o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilízie non ancora decadute;

b)non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti

la procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.504/92.

Art. 19 .- VALORE AREE FABBRICABILI 1.AI SENSI DELL'ART.59 COMMA 1 LETTERA 9) DEL D.LGS. N446/97, FERMO RESTANDO CHE IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI È QUELLO VENALE IN COMUNE COMMERCIO AL PRIMO GENNAIO DELL'ANNO D'IMPOSIZIONE COME STABILITO DAL COMMA 5 DELL'ART.5 DEL D.LGS. N504/92, ALLO SCOPO DI RIDURRE L'INSORGENZA DI CONTENZIOSO IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 120 GIORNI DALL'ADOZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CON APPOSITA DELIBERA, SULLA BASE DI RELAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINA PER ZONE OMOGENEE VALORI VENALÍ DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI.

2.Il valore è determinato avuto riguardo alla zona terrítoriale di ubicazione, all'indice di edificabilítà, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

Metti valori hanno effetto per l'anno d'imposta alla data di adozione del provvedimento stesso e qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente valgono per gli anni successivi.

4.Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

5.Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della Legge 1.06.1939 n.1089, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore previsto alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A) la sua consistenza in vani èdeterminata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq.18.

 6.Resta fermo che per i fabbricati classificabili nel

gruppo D e privi di rendita catastale la base imponibile si calcola utilizzando i dati di contabilità.

Art. 20 .- FABBRICATI FATISCENTI (INAGIBILI O INABITABILI)

1.l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico soppravvenuto, non superabíle con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. Ai sensi dell'art. 59 comma i lettera h) ed in base alle vigentí norme edilizie del Comune l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se Pene accertata la contemporanea presenza di:

a) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b)gravi carenze igienico sanitarie:tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manuntenzione ordinaria o straordinaria, cosi come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia.

3 L'inagibilità o inabitabílità può essere accertata:

a)mediante perizia tecnica da parte dell'U.T. Comunale, con spese a carico del proprietario. In tal caso la definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo all'Ufficio Tecnico;

b)da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968 n.15, come modificata dalla Legge 15.05.1997 n.127,da presentare 90 giorni prima del pagamento della prima rata in acconto, nella quale dichiara:

che l'immobile è in stato di inagibilità o inabítabilità;

che l'immobile è di fatto inutilizzato.

4 Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'U.T. Comunale, ovvero mediante liberi professionisti all'uopo incaricati in tempo utile al fine di poter usufruire o meno della riduzione prevista nel Io comma del presente articolo. E' fatto salvo comunque il diritto del Comune di esigere l'imposta dovuta per intero, in caso di dichiarazioni mendaci.

5.In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità di cui all'art.22 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Art. 21 .- VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA

1.l'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passívo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare, possessore di diritto reale di godimento o di locatario finanziario anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata assolta completamente per l'anno di riferimento e che venga presentato all'Ufficio Tributi del Comune un prospetto indicante l'immobile o gli immobili a cui il versamento si riferisce e vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi, che avranno firmato sullo stesso per accettazione alla delega di pagamento in sua vece.

Art. 22 .- COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE 1. AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 1 LETTERA 1) PUNTO I DEL D.LGS.446/97, ALLO SCOPO DI SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTÍ A CARICO DEI CONTRIBUENTI, SI DISPONE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, LA SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI VARIAZIONE.

2. Il contribuente è obbligato a comunicare ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola indíviduazíone dell'unità immobiliare interessata, entro il termine, stabilito annualmente, per la presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione ecc.) è avvenuta.

Ma comunícazione deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti

4.Se tale comunicazione é sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile.

5.Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'art. lo, comma 4, del D.Lgs.n.504/92, purchè sia integrata a parte di tutti i dati mancanti rispetto al modello predisposto dall'Ufficio.

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera 1) punto 4 del D.Lgs.446/97 l'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di £.200.000 per ciascuna unità immobiliare.

Art. 23 .- DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1.Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera 1)punto 2 del D.Lgs. n.446/97 la Giunta Comunale, entro il termine di

approvazione del Bilancio di previsione di ciascun anno, con propria Delibera, individua le categorie di soggetti contribuenti od oggetti di contribuzione da assoggettare a controllo per l'anno di riferimento Con lo stesso provvedimento, la Giunta Comunale fissa le priorità e i limiti minimi dell'attività di controllo, compatibilmente con le risorse attribuite all'Ufficio Tributi che devono essere specificatamente richiamate nell'atto di Delibera.

2 E' fissato il temine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3.Il Responsabile dell'ufficio tributi, in sintonia con gli orientamento dell'organo esecutivo dell'Ente e la relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera 1) n.5, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobíliare del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 24 .- MODALITÀ DEI VERSAMENTI DIFFERIMENTI

1.I soggetti obbligati devono  eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamenti tramite il Concessionario della riscossione. A tal fine si utilizza il bollettino approvato con Decreto Interministeriale del 12 maggio 1993 pubblicato sulla G.U. n.116 del 20 maggio 1993. La compilazione deve avvenire con le stesse modalità previste dla citato decreto.

2.Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. n.446/97 nel caso si verificano le condizioni sottoriportate è ammesso:

a) il differimento di sei mesi dal pagamento dell'acconto o del saldo dell'imposta I.C.I. dovuta nel caso di calamità naturali di grave entítà;

b) il differimento di sei mesi del pagamento da parte degli eredi dell'acconto o del saldo dell'imposta I.C.I. dovuta nel caso di decesso del de cuius.

3) E' consentita, su apposita richiesta, la dilazione del pagamento delle somme rivenienti da atti d'accertamento secondo i seguenti criteri:
a) importo minimo complessivo rateizzabile superiore a £.1.500.000;
b) numero massimo delle rate:
- per importi da £.1.500.001 fino a £.3.000.000 n.3 (tre) rate quadrimestrali di pari importo;
- per importi superiori a £.3.000.000 n.4 (quattro) rate trimestrali di pari importo;
c) decadenza dal beneficio nel caso di mancato pagamento nei termini anche di una sola rata o in caso di ritardato pagamento oltre 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza;
d) applicazione degli interessi legali al tasso corrente;
e) importo del reddito complessivo per nucleo familiare non superiore a £.30.000.000.
(quanto riportato in neretto è stato modificato ed integrato con Delibera C.C. n.12 del 28/02/2000)

Art. 25 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1.E' introdotto, al fine di semplificare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19.06.1997.

Art. 26 .- COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.

1. Ai sensi dell'art.59, lo c., lettera p), del D.Lgs.446/97, possono essere attribuítí compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori al programmi affidati.

Art. 27 .- SANZIONI ED INTERESSI.

1.La disciplina delle sanzioni per la violazione agli obblighi sull'imposta è contenuta nei Decreti Lgs. n.471,472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e con apposita delibera consiliare.

Art. 28 .- PREVISIONI DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1.Ai sensi dell'art.50, comma 1, della Legge 27.12.1997 n.449 "Misure per la stabilizzazíone della Finanza Pubblica", a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e per gli anni precedenti, è esclusa la punibilítà nelle ipotesi di violazioni formali che non comportino minor versamento dell'I.C.I. dovuta, come stabilito dall'art.3, comma 133, lett.1) della legge 23.12.1996 n.662.

Art. 29 .- NORME ABROGATE

1.Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 .- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1.Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990,n.241,sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31 .- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1.Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 32 .- CASI NON PREVISTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1.Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione

a)le leggi nazionali e regionali;

b) lo Statuto Comunale.

Art. 33 .- RINVIO DINAMICO

1.Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2.In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 

Torna su