Antologia

Antologia letteraria. Scritti, narrazioni e ricordi di Ceglie Messapica (Brindisi)

 

 

Controversia tra il comune di Ceglie

e il suo ex feudatario Sisto y Britto

di Pasquale Elia 

            

       

* * * * * * * * * * * * * 

           

Trascrivo integralmente, così come in originale, la documentazione di cui alla controversia in oggetto. Alla fine alcune precisazioni dello scrivente.

 

 

IL REGIO PROCURATORE GENERALE

               presso la Corte di Appello in Altamura, Regio Commissario

                            incaricato della Divisione de’ Demani

 

                                                           Taranto, 12 novembre 1810

 

AL GIUDICE DI PACE del Circondario di Ceglie

Sig. Giudice di Pace,

con due sentenze del 24 luglio e del 24 agosto del corrente anno la già Commissione feudale decise tutte le controversie pendenti tra il Comune di Ceglie e il suo dianzi feudatario.

            Ciocchè attiene alla dichiarazione degli usi civici nelle difese ex feudali a norma delle antiche Capitolazioni, ha già ricevuta la sua esecuzione, avendo questa Commissione pronunziato, sull’arbitramento formato a termine della legge sulla divisione de’ demani, e quindi ordinato l’occorrente sulla misura, appresso, ed accantonamento della quota del territorio spettante al Comune.

            Rimane quindi a darsi esecuzione agli altri articoli delle citate sentenze, che non appartengono a divisioni di demanio.

            Or confidando sulla Vostra probità, e sul Vostro zelo per la giustizia, io vi compiego, Sig. Giudice di Pace, le copie delle indicate Sentenze della Commissione feudale, e v’incarico di eseguirle celermente al giudicato. Sarà bene che prima di ogni altro la pubblichiate per bando, onde tutti conoscono il tenore di tal giudicato, e vi si conformino, quindi le darete la corrispondente esecuzione, provvedendo sulle domande della parte, ed incontrando qualche dubbio, me ne farete distinto rapporto per le ulteriori provvidenze.

            Gradite gli attestati della mia stima.

f.to illeggibile

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Ceglie, 2 dicembre 1810

 

AL GIUDICE DI PACE del Circondario di Ceglie

Al Sig. Regio Procuratore Generale presso la Corte d’Appello in Altamura, Regio Commissario incaricato della divisione de’ Demani.

Signore,

 Con lettera de’ 12 del prossimo caduto mese, voi vi compiaceste incaricarmi dell’esecuzione delle due Sentenze de’ 24 luglio e 24 agosto dell’anno corrente, proferita dall’abolita Commissione feudale su tutte le controversie pendenti tra il Comune di Ceglie, e l’ex feudatario fu Luigi Sisto y Britto.

            Io ho formato le carte corrispondenti e ve le rimetto. Esse sono di fogli scritti n.12.

            O’ l’onore di salutarvi con sentimenti di distinta stima e considerazione.

f.to Antelmy    

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GIOACCHINO NAPOLEONE, RE DI NAPOLI, E DI SICILIA, PRINCIPE E GRANDE AMMIRAGLIO DELL’IMPERO FRANCESE.

LA COMMISSIONE FEUDALE HA PRONUNZIATA LA SEGUENTE SENTENZA.

 

                                                               NELLA CAUSA

 

tra il Comune di Ceglie, in Provincia di Lecce, patrocinato dal Sig. Leopoldo Mascitelli e il suo feudatario Duca Luigi Sisto y Britto, patrocinato dal Sig. Salvatore Zamparelli sul rapporto del Sig. Giudice Pedicini

            La Università di Ceglie in Provincia di Lecce produsse nove capi di grandezze contro del suo ex feudatario Duca Luigi Sisto y Britto. Alcuni di essi furono decisi con Sentenza del dì 16 agosto dello scorso anno, e rimasero a decidersi i seguenti altri, co’ quali ha dimandato.

  1. che si debbono aprire le difese possedute da esso ex feudatario, e che se ne faccia divisione fra Cittadini.

  2. che debba astenersi da esigere annui grani cinque per ogni orto di vigne posseduti da’ Cittadini nella palude di Campo Orlando.

  3. che restituisca la bottega, che l’ex feudatario si ha costrutta, usurpandosi una porzione del Carcere, propria di essa Università.

  4. che debba rilasciarli alcuni territori comunali posti vicino al tappeto di esso ex feudatario, che li ha usurpati.

  5. che debba astenersi da esigere l’annualità di ducati cinquecento per Capitale di ducati cinquemila (il nostro Duca prendeva il 10% annuo di interesse).

  6. che debba restituirle annui ducati cento, che si ha esatti dappiù per lo affitto della Portulania dal 1627, mentre dovendone esigere annui ducati cinquanta, ne ha esatto annui ducati cento cinquanta.

  7. che debba abolirsi la prestazione di annui ducati sessanta a titolo di erariato.

La Commissione intese le parti ed il Regio Procuratore

Considerando sul primo Capo, che nella vendita dell’ex feudo fatta nel 1624 da Camillo del Pozzo, le difese cadute nella vendita sono nominate difese dell’Ulmo, difesa di Montevicolo, la Mauritana, Votano russo, Amendolara (odierno Largo Amendola), Difesa vecchia, Legatte, lo Specchiullo, le Piantate e Talena.

Considerando, che nella lista delle entrade degli erari della Principal Corte di Taranto del 1459, si portano le decime degli uomini che avevano lavorato ne’ territori demaniali della Corte, ma non si parla di difese.

Considerando, che nel 1570 furono fatte le capitolazioni tra le Università, ed il Conte della Saponara, allora possessore dell’ex feudo, che furono munite di expedit della Regia Camera, e di Regio Assenso, e nel Capitolo nono delle medesime fu convenuto nella seguente maniera:

“Item sono convenuti, che sia lecito a detto Signore tenere tutte le sue difese chiuse, siccome oggi si possiedono con lo solito uso ai Cittadini, et abitanti di leganre, cogliere ghiande, fragne, et galle in dette difese, et in quelle cacciare, et uccellare, siccome hanno in tutto il resto del territorio de la manera, che ciascuno volrà non solamente per uso proprio, ma ancora per industria, et per vendere ai forestieri, siccome è stato sempre observato; et all’incontro sia lecito a tutti  Cittadini possedere le chiusure del modo, et maniera che si trovano possedere al presente; cioè a quelli di venti anni addietro, et quelli di venti anni in qua secondo la forma et tenore de loro concessione, et non altrimenti, eccetto che le chiusure che fossero pervenute a Cittadini da forestieri, li quali Cittadini non siano tenuti mostrarne gratia, non ostante chè alcuno Cittadino possedesse alcuna dimora pervenutale da altri, contro li quali detto Signore Conte potesse pretendere attiene alcuna, ma che liberamente detti Cittadini li possino possedere, cedendo alle liti sopra ciò mosse nel S.R.C. (Sacro Regio Consiglio)”.

            Considerando, sul capo secondo, che nelle citate capitolazioni del 1570, al numero terzo si dice che vi era lite nell’abolito S.C. per le vigne delle Paduli e venne stabilito che dette vigne restassero secondo l’antico solito, presso de’ possessori col solito censo di grana cinque per orto.

            Considerando pel capo terzo, che tanto l’Università, la quale ha assunto di essersi dal Duca fonnata la bottega colla  dismembrazione del Carcere di essa Università, quanto il Duca, il quale ha detto, che la bottega niente abbia che fare col Carcere, non abbiano addotta alcuna prova in sostegno delle rispettive asserzioni, e che perciò l’affare merito miglior esame.

Considerando sul quarto, che avendo la Università chiesta la revindica de’ territori posti vicino al Trappeto, che ha asserito di aversi l’ex feudatario usurpati, niuna prova abbia fatta della sua assertiva.

Considerando sul quinto, che il Credito Istrumentario abbia bisogno di minuta discussione per vedersi, se tutto il denaro pagato dal feudatario Cesare Lubrano nel 1624, si fusse convertito in utile  di detta Università per estinzione cioè de’ debiti colla Regia Corte, e de’ Creditori Fiscalarii.

Considerando sul capo sesto, che quantunque dalla vendita fatta dal Conte della Saponara a Bonifacio Naselli, dall’altra fatta da Naselli a Camillo del Pozzo, e finalmente dall’altra fatta da costui a Cesare Lubrano apparisca, che la Portulania stava affittata alla Università per annui ducati cinquanta, non di meno poi, essendo possessore del feudo il menzionato Cesare Lubrano, costui rinnovò l’affitto cola Università per annui ducati cento cinquanta, e per la durata di soli tre anni, al quale affitto ha poi la Università continuato a tenere sempre detta Portulania.

Considerando al settimo, che la prestazione di annui ducati sessanta a titolo di erariato sia stata abolita dalla legge.

 

            DEFINITIVAMENTE DECIDE E DICHIARA

  1. di competere alla Università di Ceglie su le difese denominate difesa dell’Ulmo, difesa di Montevicolo, la Mauritana, Votano russo, Amendolara, Difesa vecchia, Legatte, lo Specchiullo, le Piantate e Talena i dritti contenuti nel di sopra trascritto capitolo delle Capitolazioni  fatte nel 1570 tra Gio: Giacomo Sanseverino Conte della Saponara, e la detta Università di Ceglie.

  2. esiga l’ex feudatario Duca Luigi Sisto y Britto sul locale chiamato Campo Orlando i censi che appariscono professati dai possessori de’ fondi nell’ultimo generale Catasto.

  3. per la chiesta restituzione della bottega, le parti si provveggano innanzi ai Giudici ordinari competenti.

  4. resti l’ex feudatario assoluto (assolto) dalla domandata revindica de’ territori posti vicino al Tappeto.

  5. rapporto al pagamento dell’annualità di ducati cinquecento per Capitale di ducati cinquemila, la Commissione si riserva di decidere nel rapporto che le dovrà fare il Razionale Girolamo Catalano.

  6. resti l’ex feudatario assoluto del preteso indebito esatto per causa della Portulania.

  7. dichiara abolita dalla legge la prestazione di annui docati sessanta a titolo di erariato.  

Nulla per le spese della lite.

Fatto in Napoli il dì 24 luglio 1810 dai Signori Dragonetti Presidente, Giudici Saponara, Franchini, Pedicini, Martucci.

Presente il Regio Procurator Generale Sig. Winspeare.

 

Ordiniamo e Comandiamo a tutti gli uscieri, che ne saranno richiesti di porre ad esecuzione la presente Sentenza. A Nostri Procuratori Generali. A nostri Procuratori presso i Tribunali di prima istanza di darvi mano. A nostri Comandanti, ed Ufficiali della cosa pubblica di prestarvi mano armata allorché ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che ne abbiano sottoscritta la presente. Dragonetti, Presidente, Pedicini, Giuseppe de Marinis Cancelliere.

 

Addì 29 ottobre 1810. Si registra a Credito.

Per ispedizione Giuseppe de Marinis, Cancelliere – Vi è il sigillo

Reg.to il 31.10.1810 al L.17, fol.23 verso cas.prima a credito, per sette dritti fissi ducati due e grana cinquantatre, per decimo grano ventisei, totale ducati due:29 = Rotondo = Vi è il sigillo della Registratura.

 

                                                                per copia conforme

                                                           f.to Gio:Cicala  - Segretario

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NAPOLEONE RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE E GRANDE AMMIRAGLIO DELL’IMPERO FRANCESE

LA SUPREMA COMMISSIONE FEUDALE HA PRONUNZIATA LA SEGUENTE SENTENZA

 

                                                       NELLA CAUSA

 

tra il Comune di Ceglie in Provincia d’Otranto, patrocinato dal Sig. Leopoldo Mascitelli e il suo ex feudatario Duca Luigi Sisto y Britto, patrocinato dal Sig. Salvatore Zamparelli sul rapporto del Sig. Giudice Pedicini.

      La Commissione volendo esaminare minutamente se i ducati diecimila, de’ quali l’Università di Ceglie in Provincia d’Otranto si trovava debitrice del suo ex feudatario Duca Luigi Sisto y Britto, si erano convertiti tutti in utile, a vantaggio del pubblico, si confermò con sentenza del dì 24 del prossimo scorso mese di luglio di decidere sul rapporto che ne avrebbe fatto il Razionale Catalano.

      Quindi avendo il Razionale predetto adempito all’incarico datogli, ha egli con sua relazione dettagliatamente dimostrato quali siano le partite di denaro, le quali evidentemente costa di esempi convertiti in utile alla Università, e quali le dubbie, ed ha fatto ….prime a ducati cinquemila cinquecento dieci, egua 43.In quanto alli dubbia molto ragioni ha detto in favore del Duca, e specialmente si è firmato per la partita di ducati mille novecento venti…..pagati al Banco di S. Giacomo, che lui ha ammesso per soli ducati trecento, ed ha detto che la girata di Donna Giovanna dimostrata, che si fossero pagati altre somme che il Duca non ha potuto giustificare per la mancanza dei libri patrimoniali. Il danno dispersi dopo la partenza dello Sisto avvenuta nel 1623 (?)

      Ha soggiunto poi lo stesso Razionale Catalano essendosi fatta dalla parti lunga dispersione fu detta dubbiezza innanzi al regio Procuratore della Commissione, finalmente restò determinato che il credito di ducati diecimila rimanessero soli seimila coll’interesse alla ragione del cinque per cento.

      La Commissione quindi inteso le parti, ed il Regio Procuratore.

Considerando da una parte che le partite indebitamente versate in utile alla Università ascendono a ducati cinquemila cinquecento dieci, equalmente ottanta, e che soli ducati quattrocento novantanove, e grana 20 si fosse aggiunta per tutta la partita dubbia, e che il dubbio che forma la girata alla partita di pagamento fatto al Banco di S. Giacomo non sia di picciola considerazione, e confidando dall’altra parte il consenso dato dalle parti

                        DEFINITIVAMENTE DECIDE

Il Capitale di ducati diecimila resti ridotto a ducati seimila per li quali la Università di Ceglie sia obbligata a pagare al Duca Luigi Sisto y Britto l’annualità alla ragione del 5 per cento.

 

Fatto in Napoli il 24 agosto 1810 da’ Signori Dragonetti Presidente, Giudici Saponara, Franchini, Pedicini, Martucci.

Presente il Regio Procuratore Generale Sig. illeggibile.

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti di porre in esecuzione la presente sentenza. A nostri Procuratori Generali. A nostri Procutarore presso i Tribunali di prima istanza di darvi mano. A nostri Comandanti, ed Ufficiali della forza pubblica di prestarvi mano forte, allorché ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che ne abbiamo sottoscritta la presente = Dragonetti Presidente, Pedicini =

Addì 2 di novembre 1810. Si registri a credito =

Per ispedizione – Giuseppe de Marinis, Cancelliere = Vi è il sigillo.

Reg.to il dì 3 nov.1810 al L.17, fg. 27/verso – 3° a credito = Per dritto graduale ducati quindici, per decima ducati uno, e grana cinquanta = totale 16:50. Esente per ordine del dritto di Cancelleria = Rotondo = Vi è il sigillo della Registratura.

 

                                                                per copia conforme

                                                           f.to Gio:Cicala Segretario

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L’anno 1810 il giorno 22 novembre, Io Omo Bono Gioia usciere presso il Giudicato di Pace di Ceglie, Distretto di Mesagne, Provincia di Terra d’Otranto, ivi domiciliato, contrada Ogni Santo n° 543 come dalla lettera del Sig. Presidente del Tribunale di prima istanza di Lecce, in data 7 di questo 1809 ho e consegnato una copia tanto al Sig. Salvatore Epifani Sindaco di questo Comune quanto al Sig. Andrea Sisto y Britto, figlio e procuratore generale del Sig. Luigi ex feudatario.

  1. Diuna cedola spedita da questo Sig. Giudice di Pace oggi 22 del corrente mese per mezzo della quale i fu detti Signori Salvatore Epifani, ed Andrea Sisto y Britto su citati di comparire la giornata de’ 27 del presente mese alle ore 16 d’Italia per proporre quanto occorre, sulla esecuzione della Sentenza de 24 luglio e 24 agosto, profferite dalla già Commissione feudale su tutti le controversie pendenti tra il Comune di Ceglie, ed il Sig. Luigi Sisto y Britto ex feudatario.

  2. Diuna lettera de’ dodici di questo mese con cui il Sig. Regio Procuratore Generale presso la Corte di Appello in Altamura incaricato per la definizione de’ Demani, a’ incaricato questo Signor Giudice pell’esecuzione della suddetta sentenza.

  3. Della poc’anzi detta sentenza cioè de’ 24 luglio e 24 agosto dell’anno corrente.

Copia della descritta cedola, insieme colla copia del fu menzionati documenti, è stata rilasciata da me agli stessi Sig. Salvatore Epifani, ed Andrea Sisto y Britto.

L’importo del presente atto, è di carlini 10 e grani 6.

 

                                                           f.to Omo Bono Gioia usciere

 

A dì 29 nov. 1810 Ostuni

Reg. to vol.2 – n° 4 – copia 2 – fg.36

Ricevuto per dritto fisso grani cinque, decimo un grano = totale grani 6

                                                        f.to illeggibile

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L’anno 1810 il giorno 22 novembre, Io Omo Bono Gioia, usciere presso il Giudicato di Pace di Ceglie, Distretto di Mesagne, Provincia di Terra d’Otranto, ivi domiciliato, contrada Ogni Santo n°543, come dalla lettera del Sig. Presidente del Tribunale di prima istanza di Lecce, in data de’ 7 di questo 1809, dichiaro, che per ordine di questo Sig. Giudice di Pace, abbia pubblicato nella forma usata le due sentenze de’ 24 luglio, e de’ 24 agosto di quest’anno, profferite dalla già Commissione feudale, su tutte le cause pendenti tra il Comune di Ceglie ed il Sig. Luigi Sisto y Britto ex feudatario, e che abbia affisso le copie delle dette due sentenze ne’ luoghi pubblici di questa Città.

Di questa pubblicazione, ed affissione ne o’ disteso il presente processo verbale da me fatto e sottoscritto.ò

L’importo del presente atto, composto da due copie delle dette sentenze, a bando è di carlini dieci

 

                                               f.to Omo Bono Gioia usciere.

 

A dì 29 nov. 1810 Ostuni

Reg.to vol. 2 – n° 4 – copia 3, fg.36

Ricevuto per dritto fisso e decima grani 16

                                               f.to illeggibile

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            Oggi 27 novembre 1810 Avanti di noi Giudice di Pace del Circondario di Ceglie si sono presentati il Sig. Salvatore Epifani Sindaco di questo Comune, ed il Sig. Andrea Sisto y Britto, figlio e procuratore generale del di lui padre ex feudatario Sig. Luigi Sisto y Britto.

            Il Sig. Salvatore Epifani ci ha detto, che gli è stata notificata una nostra cedola spedita a ….del presente mese; che gli è stata pure notificata una copia della lettera di 13 detto stesso mese del Sig. Regio Procuratore Generale presso la Corte d’Appello in Altamura, e Regio Commissario incaricato della divisione de’ demani, con cui ci ha incaricati di far eseguire le due sentenze de’ 24 luglio e 24 agosto di quest’anno, proferite dalli abolita Commissione feudale per tute le cause pendenti tra questo Comune e l’ex feudatario Sig. Luigi Sisto y Britto, non che una copia di quelle due sentenze, ad oggetto da farvi la dimanda che crederanno opportuno, relativamente  all’enunciata esecuzione. Ha soggiunto in conseguenza che non ha veruna dimanda da fare, ma ci ha chiesto inserire nelle carte una memoria per pervenire nelle mani di esso Sig. Regio Commissario. Ho promesso intanto in nome di questo Comune, che suoi particolari Cittadini confermarsi eseguire e fare eseguire quanto è prescritto ne’ sette articoli della dispositiva della prima sentenza e nell’unico articola della dispositiva della seconda.

            Il Sig. Andrea Sisto y Britto, figlio, e Procuratore Generale del di lui padre ex feudatario Sig. Luigi Sisto y Britto vi ha esposto altrettanto, ed ha promesso in nome di suo padre principale eseguire, e far eseguire ciocchè è determinato nei sette articoli, e nell’unico articolo delle annunciate sentenze de’ 24 luglio e 24 agosto dell’anno corrente.

            In fede di che si è disteso il presente processo verbale sottoscritto dalle parti, da me e dal mio cancelliere.

 

                                               f.to Salvatore Epifani  - Sindaco

                                               f.to Andrea Sisto y Britto

                                               f.to Antelmy

                                               f.to Chirulli.

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Il Sindaco della Comune di Ceglie, notificato dal Giudice di Pace di questo Circondario, sul tenore delle sentenze emanate dalla già Commissione feudale della causa ivi agitata ha la Comune motivata, e l’ex Barone Sig. Sisto y Britto, accettando l’anzidetta sentenza, non può non dolersi nel verdetto assoluto il detto ex Barone dalla restituzione dell’indebito esatto sulla Portulania ascendente più di docati diciottomila. Le sue doglianze le ricava dalla istessa sentenza di detta Commissione; dice in quella quanto segue:

            Considerando sul sesto Capo, che quantunque dalla vendita fatta dal Conte della Saponara a Bonifacio Naselli, dell’altra fatta a Camillo del Pozzo, e finalmente l’altra fatta a Cesare Lubrano appariva, che la Portulania fosse affittata alla Università per annui ducati sessanta, non di meno poi essendo possessore del feudo il menzionato Cesare Lubrano, costui rinnovò l’affitto colla Università per annui ducati cento cinquanta, e per la durata di soli anni tre, al quale affitto, a’ poi l’Università continuato poi a tenere detta Portulania. Secondo questo principio di Giustizia la sentenza, ma il principio su cui è fondata la sentenza suddetta è erroneo. La Portulania non è stata mai di proprietà degli ex Baroni di Ceglie e si dimostra dagli istrumenti di vendita fatta come sopra dal Conte della Saponara, da Bonifacio Naselli e da Camillo del Pozzo.

            A 23 ottobre del 1612 fu interposto il Regio Assenso alla vendita di Ceglie fatta dal Conte della Saponara al Sig. Ferrante Rovito, ed in detto assenso nella colletta a de’ corpi espressi, si leggono le seguenti parole: “Annui ducati venticinque perpetui, che paga l’Università per la Portulania di fuora, annui venticinque perpetui che paga la Università per la Portulania di dentro, come dal Quinternione 46, fg.58 et terzo dell’albo già Regia Camera”.

            A 6 maggio dell’anno 1620 fu interposto il Regio Assenso alla vendita di Ceglie fatta da detto Rovito a Camillo del Pozzo e nella Collettiva de’ corpi si leggono anche le istesse suddette parole, come da Quinternione 62 di detta Regia Camera fol. 235.

            Finalmente del 1624 lo comprò Cesare Lubrano ed in detta compra, come dal Quinternione 70, fol.68, si vedono anche notate le sopra scritte parole, cioè annui ducati venticinque perpetui, che paga la Università per la Portulania di fuora; annui ducati venticinque perpetui che paga la Università per la Portulania di dentro; e questo documento esiste agli atti del patrimonio di Ceglie, che si conserva nell’abolito Sacro Consiglio.

            Da tutte le suddette vendite si vede chiaro, che la Portulania era della Università e solamente i Baroni avevano il dritto di esigere annui ducati cinquanta per dentro, e fuora; dunque comprarono questo solo dritto, e non la Portulania.  Difatti in ogni anno la Università eligeva il Portulano, e questa elezione non avea bisogno ni di conferma, ne di proteste del Barone. Ma ancorcheè si voglia ammettere, che si stato un affitto prima dell’acquisto fattone da Cesare Lubrano non potea il medesimo alterarlo in minima parte, giacchè la somma di docati venticinque per la Portulania di fuori dovea essere perpetua come si è detto di sopra, giacchè così si trova espresso nelle vendite sopradetto. Credo dunque la Camera, che questo Capo sesto della sentenza de’ 24 luglio corrente anno, fatta dalla Commissione debba essere rettificato dal regio incaricato e dal suddetto trovarsi i mezzi onde evitare si gravi pregiudizi fatta a riunita Camera.

            Credo la Comune doversi ancora dolere, che la Commissione suddetta non l’abbia rimpiazzata dell’interesse indebitamente esatto delli docati quattromila alli quali è stato condannata il Barone, da dì che principiò ad esigerli fin ora.

                                                          

                                               f.to Salvatore Epifani - Sindaco

 

A dì tre dicembre 1810 Ostuni

Reg.to vol 2- n°3, Cas.3, fol. 32

Ricevuto per dritto fisso grani dieci

dcimo un grano = totale grani undici

                        f.to illeggibile

           

(ASBr., Scritture delle Università e feudi – Serie I – Istrumenti e Liti – b2 – fasc.3 – sottofasc.5)

 

PRECISAZIONI

                           

            Dalla dichiarazione del Sindaco Salvatore Epifani possiamo ricavare che:

  1. Ceglie deve essere stata sempre una Baronìa, ad eccezione del periodo di don Diego Lubrano (1641-1658). Nel documento di cui sopra (dicembre 1810), infatti, il Sindaco Salvatore Epifani usa sempre il termine “Barone”, mai “Duca”. Il titolo di “Conte” lo usa solo per i Sanseverino.

  2. il 23 ottobre 1612 Ceglie fu venduta, dal Conte di Saponara, al Sig. Ferrante Rovito e che fu chiesto il Regio Assenso alla Corte ;

  3.  il 6 maggio 1620 fu venduta al Sig Camillo del Pozzo e che anche sotto questa data fu chiesto alla Corte napoletana il Regio Assenso;

  4. nel 1624 Ceglie venne acquistata da Cesare Lubrano.

 

 

 

(Pubblicato il  07/06/2004)

           

 

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